Cassazione Civile, Ordinanza n. 22326/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il processo in ragione della dichiarazione della parte ricorrente di voler aderire alla definizione agevolata della lite pendente, supportata dalla documentazione depositata. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese. La decisione non è entrata nel merito del motivo di ricorso originariamente proposto.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado di conferma di un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2005. Dopo il deposito del ricorso, la ricorrente ha presentato memoria chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio, producendo documentazione relativa all’adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, attivata con istanza del 31 maggio 2019, e dichiarando di volersene avvalere.
Norme richiamate
definizione agevolata delle liti pendenti
istanza del 31 maggio 2019
La dichiarazione del debitore di volersi avvalere della definizione agevolata, unitamente alla documentazione prodotta, è sufficiente a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità.
Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083
Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'adesione alla definizione agevolata comporta l'estinzione del processo.
Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822
Richiamata come ulteriore precedente conforme sull'effetto estintivo dell'adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente dichiara di voler aderire alla definizione agevolata della lite pendente e produce la documentazione pertinente, il giudizio deve essere dichiarato estinto, senza esame del merito.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese possono essere compensate.
- La declaratoria di estinzione rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso originariamente proposti.
Come è indicizzato
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