Sentenza n. 3355/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento (i) della Disposizione del Direttore della Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio prot. n. 83 del 2 febbraio 2026, con la quale è stata disposta l’esclusione del RTP costituendo composto da Tecnicaer Engineering s.r.l., in qualità di capogruppo mandataria, e GEORES Studio Tecnico Associato, in qualità di mandante, dalla "procedura aperta telematica accelerata, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., per la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 59 del citato D.Lgs., di accordi quadro di durata triennale con più operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto l’esecuzione di rilievi ed indagini di tipo strutturale e geognostico, la progettazione in unica fase esecutiva, l’ufficio direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, relativi agli interventi di miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico sugli immobili oggetto delle ordinanze nn. 3, 4, 5 e 6 del 21.03.2025, del commissario straordinario dei campi flegrei per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area interessata dal bradisismo”; (ii) della nota prot. n. 1114 del 18 febbraio 2026, con la quale l’Agenzia per il Demanio – Struttura per la Progettazione ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela presentata dall’odierna ricorrente in data 5 febbraio 2026; (iii) del provvedimento di aggiudicazione del lotto 2 della gara o comunque del provvedimento di esito della gara, qualora sia stato nel frattempo adottato e allo stato non conosciuto dall’odierna ricorrente; (iv) per quanto occorra, del Bando, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico Prestazionale e di tutti i documenti ad essi allegati costituenti la lex specialis di gara, ivi compresi i verbali di gara, con particolare riferimento a quelli relativi alla valutazione delle offerte nel lotto 2; (v) di tutti gli atti comunque presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenti; con conseguente riammissione alla gara dell’odierna ricorrente, previa eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, ai sensi dell’art. 121, comma 1 e/o 122 del D.Lgs. 104/2010, qualora sia stato nel frattempo stipulato secondo la graduatoria formata a seguito dell’esclusione dell’odierna ricorrente; e comunque per il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, decidendo definitivamente il ricorso, lo ha rigettato. Il dispositivo non contiene l’esame dei singoli motivi né espone le ragioni per cui l’esclusione, il diniego di autotutela e gli ulteriori atti impugnati sono stati ritenuti legittimi. Sono state compensate le spese tra tutte le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta telematica accelerata per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a interventi di miglioramento o adeguamento sismico ed efficientamento energetico, nonché diniego di autotutela e atti della gara relativi al lotto 2
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo tra professionisti ha impugnato l’atto con cui l’Agenzia del Demanio ne ha disposto l’esclusione dal lotto 2 di una procedura aperta telematica accelerata, nonché il successivo rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorresse, l’eventuale aggiudicazione o esito della gara, la lex specialis, i verbali e gli atti presupposti e conseguenti, con domanda di riammissione, eventuale declaratoria di inefficacia del contratto e risarcimento del danno. Il testo del dispositivo non espone le specifiche censure dedotte né la motivazione dell’esclusione.
Norme richiamate
art. 71, comma 3, d.lgs. 36/2023
La procedura di gara è qualificata nell’epigrafe come procedura aperta telematica accelerata ai sensi di tale disposizione.
art. 59 d.lgs. 36/2023
La procedura è finalizzata alla sottoscrizione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi di tale disposizione.
art. 120, comma 11, c.p.a.
La disposizione è richiamata dal giudice nel provvedimento, senza che il testo disponibile ne espliciti l’applicazione concreta.
art. 121, comma 1, c.p.a.
È richiamato nella domanda della ricorrente quale base per l’eventuale declaratoria di inefficacia del contratto.
art. 122 c.p.a.
È richiamato nella domanda della ricorrente quale ulteriore base per l’eventuale declaratoria di inefficacia del contratto.
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