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Sentenza

Sentenza n. 490/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento - dell’avvio del procedimento di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 formulato con nota del Comune di Terracina n. 32660 del 30 aprile 2025; - del successivo avvio del procedimento avente identico contenuto ed avente ad oggetto: “istanza di retrocessione beni espropriati con Decreto n. 4/2003 non ricompresi nella Delibera di Consiglio Comunale n. 35/2019 - Avvio procedimento di diniego ai sensi dell’art. 10/bis della Legge 241/1990”; - del provvedimento del Comune di Terracina n. 41129 del 3 giugno 2025, recante il rigetto dell’istanza formulata dal ricorrente per la retrocessione dei beni espropriati con decreto n. 4/2003 ma non ricompresi nella delibera di Consiglio Comunale n. 35/2019.

Giustizia amministrativa202500764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della retrocessione del terreno e del manufatto espropriati con decreto n. 4/2003, non utilizzati per la realizzazione dell'opera pubblica, preceduto da comunicazioni di avvio del procedimento di diniego ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario espropriato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale alla retrocessione di un terreno e di un manufatto già espropriati per la realizzazione di un'opera pubblica, ma non utilizzati a tale scopo. Il manufatto era stato colpito da un'ordinanza di demolizione del 3 aprile 2001, rimasta ineseguita e non impugnata, e successivamente era stata presentata, il 29 marzo 2004, un'istanza di terzo condono ai sensi della l. 326/2003. Il Comune ha negato la retrocessione ritenendo che fosse ancora pendente la valutazione dell'istanza di condono e che il manufatto dovesse restare nella disponibilità comunale, poiché, in caso di rigetto del condono, avrebbe dovuto essere acquisito gratuitamente al patrimonio comunale. Il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 38 l. 47/1985 e 32, comma 25, l. 326/2003, sostenendo che la presentazione del condono dopo l'ordinanza demolitoria ne aveva determinato l'inefficacia e che il bene doveva essere restituito. Il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento, evidenziando un circolo vizioso: il Comune non restituiva il bene in attesa della definizione del condono, ma non definiva il condono perché pretendeva la previa disponibilità del bene derivante dalla restituzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per fondatezza del primo motivo e ha annullato il diniego. Ha ritenuto che la presentazione di una domanda di condono successiva all'ordinanza di demolizione renda inefficaci i precedenti provvedimenti repressivi, non determinandone una mera sospensione. L'amministrazione deve esaminare la domanda di sanatoria e, dopo la sua definizione, eventualmente rieditare il potere sanzionatorio con nuovi provvedimenti. La regola vale anche quando l'ordinanza sia rimasta ineseguita e siano già maturati i presupposti per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale. L'art. 43, comma 1, l. 47/1985 consente infatti il conseguimento della sanatoria nonostante provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti o ancora impugnabili. Poiché l'ordinanza demolitoria era divenuta inefficace, il bene era tornato nella sfera proprietaria del ricorrente; essendo inoltre terreno e manufatto non utilizzati per gli obiettivi di pubblica utilità dell'espropriazione, ne era ammissibile la retrocessione. Il secondo motivo è stato assorbito secondo il principio della ragione più liquida. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina le comunicazioni di avvio del procedimento di diniego, impugnate insieme al provvedimento finale.

  • art. 38 l. 47/1985

    È invocato dal ricorrente in relazione agli effetti della presentazione della domanda di condono successiva all'ordinanza demolitoria; il giudice afferma l'inefficacia dei precedenti provvedimenti repressivi.

  • art. 43, comma 1, l. 47/1985

    L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria

    La presentazione della domanda di condono non è preclusa dall'esistenza di provvedimenti sanzionatori non eseguiti; questi diventano inefficaci e l'amministrazione deve definire la domanda di sanatoria.

  • art. 32, comma 25, l. 326/2003

    Richiamato quale disciplina del terzo condono, cui si applica la regola sugli effetti della domanda di sanatoria.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito di tutelare le esigenze cautelari mediante fissazione ravvicinata della trattazione del merito, senza concessione di una misura cautelare tipica.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Richiamati in relazione al precedente giudizio promosso contro l'inerzia comunale sull'istanza di restituzione.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di condono edilizio successiva a un'ordinanza di demolizione rende inefficaci i precedenti provvedimenti repressivi; non si tratta di una semplice sospensione dei termini o dell'esecuzione della sanzione.
  • Dopo la presentazione della domanda di condono, l'amministrazione deve esaminarla e definirla; soltanto successivamente, in caso di esito negativo, può rieditare il potere repressivo mediante l'adozione di nuovi provvedimenti sanzionatori.
  • La presentazione della domanda di sanatoria non è preclusa dall'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti né dall'intervenuta acquisizione gratuita, dalla trascrizione del provvedimento o dalla mera presa di possesso del bene, salvo che il bene sia stato demolito o utilizzato per finalità pubbliche.
  • Quando l'ordinanza demolitoria è divenuta inefficace per effetto della domanda di condono, il bene torna nella sfera proprietaria del privato fino alla definizione della sanatoria; se il terreno e il manufatto non sono stati utilizzati per la finalità di pubblica utilità dell'espropriazione, il bene può essere oggetto di retrocessione.
  • Il principio della ragione più liquida consente al giudice di esaminare e accogliere il motivo decisivo, assorbendo gli ulteriori motivi non necessari alla definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniRetrocessionePartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaEspropriazione per pubblica utilitàProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del poterePartecipazione procedimentale

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