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Ordinanza

Ordinanza n. 501/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Cosenza valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;

Giustizia amministrativa202311445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Cosenza per l'anno scolastico 2023/2024, unitamente agli atti ministeriali e amministrativi che collocano in fasce aggiuntive i docenti con titolo estero non ancora riconosciuto e precludono loro l'accesso al ruolo tramite la procedura di call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria provinciale per le supplenze, il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale n. 43440 del 19 luglio 2023, l'avviso ministeriale n. 44017 del 20 luglio 2023 e gli ulteriori atti connessi, nella parte in cui prevedono l'inserimento dei docenti titolari di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma non ancora riconosciuta dal Ministero, nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e ne impediscono l'accesso alle immissioni in ruolo, anche mediante la cosiddetta call veloce. Dal testo dell'ordinanza non emerge la compiuta esposizione dei motivi di illegittimità sostanziale dedotti; la questione decisa riguarda esclusivamente le modalità di integrazione del contraddittorio, in presenza di un elevato numero di controinteressati e delle prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.

La decisione

Il TAR, rilevato l'elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'Amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali, nonché su quelli degli Uffici Scolastici Regionali interessati, un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati. La pubblicazione dovrà essere richiesta ed eseguita entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la prova della pubblicazione dovrà essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione. L'inosservanza del termine è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso. Non è stata assunta alcuna decisione sulla fondatezza dei motivi di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, nell'ambito del giudizio amministrativo, l'adozione delle modalità necessarie per assicurare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti interessate.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio, anche mediante notificazione per pubblici proclami quando il numero dei destinatari e le difficoltà di reperimento lo rendano necessario.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, disponendo la pubblicazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati sui siti istituzionali pertinenti.
  • L'ordinanza che autorizza la notificazione per pubblici proclami può fissare un termine perentorio per l'esecuzione della pubblicazione e un ulteriore termine per il deposito della relativa prova, prevedendo che l'inosservanza del primo comporti l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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