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Sentenza

Sentenza n. 515/2026 - Brescia, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione della concessione per interventi di efficientamento energetico e comunicazione di disapplicazione del diritto di prelazione del proponente previsto dall’art. 193, comma 12, d.lgs. 36/2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, degli interventi di efficientamento energetico degli edifici dell’ALER, lotto LC-03, disposta in favore di un’altra società concorrente. Sono state inoltre contestate la comunicazione del RUP del 13 febbraio 2026, con cui l’amministrazione aveva comunicato la disapplicazione dell’art. 193, comma 12, d.lgs. 36/2023 e l’apertura dell’offerta economica, nonché gli atti di gara presupposti e conseguenti. La contestazione riguardava, in particolare, la decisione dell’ALER di non applicare più il diritto di prelazione del proponente, originariamente previsto dal disciplinare di gara, in ragione della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio 2026, causa C-810/24. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e al subentro, ovvero, in subordine, il risarcimento per equivalente. Dal dispositivo, non essendo stata ancora depositata la motivazione, non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti né le argomentazioni sviluppate dalle parti.

La decisione

Il TAR ha definitivamente respinto il ricorso, ritenendo quindi non accoglibili le domande di annullamento dell’aggiudicazione e degli atti connessi, nonché le domande consequenziali di inefficacia del contratto, aggiudicazione o subentro e risarcimento. Il dispositivo non espone le ragioni della decisione, rinviandole alla motivazione da depositare; pertanto non è possibile ricostruire, sulla sola base del testo disponibile, la valutazione del giudice sulla legittimità della disapplicazione del diritto di prelazione né sui singoli motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 193 e ss. d.lgs. 36/2023

    La procedura riguardava una concessione mediante finanza di progetto disciplinata dagli artt. 193 e seguenti del Codice dei contratti pubblici.

  • art. 193, comma 12, d.lgs. 36/2023

    La controversia concerneva il diritto di prelazione del proponente, previsto dalla disciplina della finanza di progetto e originariamente recepito negli atti di gara; il dispositivo non chiarisce l’interpretazione applicata dal TAR.

  • art. 120 c.p.a.

    Il giudizio è stato trattato nell’ambito del rito speciale relativo alle controversie concernenti le procedure di affidamento di contratti pubblici.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo

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