Cassazione Civile, Ordinanza n. 36189/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine dal rigetto, da parte del Tribunale, dell'opposizione allo stato passivo proposta per l'ammissione di un credito bancario collegato al saldo di un conto corrente sul quale era regolato un finanziamento ipotecario. Il giudice di merito ha ritenuto non provata l'esistenza e/o l'entità del credito restitutorio, osservando che non erano stati prodotti gli estratti conto relativi al rapporto rilevante e che l'annotazione di un giroconto di euro 175.000,00 si riferiva a una apertura di credito, cioè a una somma messa a disposizione del cliente, non a un'effettiva erogazione dimostrata documentalmente. In cassazione la cessionaria del credito ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato la produzione di tutti gli estratti del conto corrente n. 8628; 2) nullità della decisione per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe affermato il difetto di prova dell'erogazione della somma di euro 175.000,00 senza valorizzare gli elementi documentali asseritamente già acquisiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non denunciasse una vera violazione dell'art. 2697 c.c., ma mirasse a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'inidoneità degli estratti conto prodotti, perché riferiti a un rapporto diverso da quello oggetto di insinuazione. Ha inoltre affermato che il secondo motivo, sotto l'apparente veste del vizio di motivazione, censurava in realtà la valutazione delle prove, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non ravvisata nel caso concreto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione della norma è censurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove o l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 111 Cost.
Il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non per contestare l'apprezzamento delle risultanze di causa.
art. 132 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se la motivazione manca o è affetta da un'anomalia radicale risultante dal testo della sentenza, non quando si contesta la selezione delle prove ritenute decisive.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Consente di dedurre in cassazione la violazione di legge, ma non di rimettere in discussione l'accertamento del fatto o la valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito distribuisca erroneamente l'onere probatorio tra le parti; non è sufficiente dolersi del modo in cui il giudice abbia apprezzato o interpretato le prove prodotte.
- La censura di difetto di motivazione non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del materiale probatorio: in cassazione è deducibile soltanto l'assenza assoluta di motivazione o l'anomalia motivazionale che integri una violazione costituzionalmente rilevante.
- La scelta, tra più elementi istruttori, di quelli ritenuti più attendibili o pertinenti appartiene al giudice di merito e non richiede una confutazione analitica di tutte le prove contrarie non accolte, purché la decisione sia logicamente sorretta dal testo della sentenza.
- In materia di insinuazione al passivo di crediti bancari, la prova del credito restitutorio deve essere fornita con documentazione idonea a riferirsi al rapporto effettivamente dedotto; la produzione di estratti conto relativi a un rapporto diverso non è sufficiente a dimostrare il credito azionato.
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