Cassazione Penale, Sentenza n. 3658/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e illogicità: la Corte di appello ha confermato la condanna basandosi prevalentemente su conversazioni intercettate con linguaggio cifrato e sul rinvio a pronunce pregresse contro coimputati, senza escludere alternative illecite o lecite e senza fornire elementi sufficienti per stabilire la natura della sostanza (in particolare l'esistenza di cocaina anziché "droghe leggere") e la rilevanza degli specifici rapporti tra il ricorrente e gli altri soggetti coinvolti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato l'insufficiente precisione degli indizi usati dalla Corte di appello: il mero linguaggio in codice nelle intercettazioni e il richiamo a una sentenza irrevocabile nei confronti di terzi non sostituiscono una motivazione che escluda alternative rilevanti e che identifichi la sostanza come cocaina. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, con la prescrizione di una rinnovata e motivata valutazione di merito.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, commi 1, 4 e 6
La Corte ha ritenuto necessaria la precisa individuazione della sostanza stupefacente per poter applicare il comma 1 (fattispecie più grave, es. cocaina) anziché il comma 4 (fattispecie meno grave). Mancando elementi che permettano di escludere alternative, non è possibile affermare compiutamente la sussistenza del reato più grave.
Sentenza del GUP del Tribunale di Torino del 2 ottobre 2012 (irrevocabile 30/01/2015), citata (Cass. 15412/15)
La Corte di appello aveva fatto riferimento alla pronuncia irrevocabile contro altri soggetti (Agresta e altri) e alle dichiarazioni di un collaboratore, ma la Cassazione ha chiarito che il rinvio a decisioni pregresse non sostituisce la necessaria motivazione sui concreti rapporti e sulla rilevanza probatoria di tali vicende nel caso concreto.
Principio generale della motivazione e della necessaria determinazione dell'indizio probatorio (giurisprudenza consolidata)
La motivazione deve rispondere alle obiezioni della difesa e mostrare perché le alternative possibili siano state ritenute implausibili. Quando la prova è basata su indizi e linguaggio cifrato, l'indizio richiede grado di precisione tale da escludere spiegazioni alternative e consentire la qualificazione giuridica scelta.
Massime di principio
- La valutazione basata su intercettazioni in linguaggio cifrato richiede che il giudice escluda con motivazione le spiegazioni alternative plausibili; il mero rinvio a interpretazioni generiche non è sufficiente.
- Per qualificare il reato come più grave (es. ai sensi dell'art. 73, comma 1), occorre che emerga con ragionevole certezza la natura della sostanza (p.es. cocaina) e non si possono usare genericamente termini in codice senza collegamenti probatori concreti.
- La condanna non può fondarsi solo su precedenti condanne di terzi: è necessario dimostrare i rapporti specifici e la partecipazione del ricorrente per ogni elemento costitutivo del reato.
- Se la prova è ambigua o indiziaria in modo non risolutivo, la Corte di legittimità può disporre l'annullamento con rinvio affinché il giudice di merito riesamini complessivamente le prove e dia motivazione adeguata.
- In processi per traffico di stupefacenti, la differenza tra categorie di droghe ("pesanti" vs "leggere") ha effetto rilevante sulla qualificazione giuridica e sulla pena; pertanto la determinazione del tipo di sostanza è un elemento decisivo che il giudice deve trattare esplicitamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3514/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3515/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3516/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3517/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3520/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3523/2022 del 01/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →