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Sentenza

Sentenza n. 480/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento dei provvedimenti INPS nn. 400090136010 del 30 giugno 2024, 400090136008 del 30 giugno 2024, 400090136009 del 30 giugno 2024 e 400090136165 del 22 luglio 2024, tutti recanti il diniego della concessione della cassa integrazione ordinaria.

Giustizia amministrativa202400662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti dell'INPS recanti il diniego della concessione della cassa integrazione ordinaria per periodi compresi tra marzo e il successivo periodo del 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato i dinieghi dell’INPS deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 148/2015, travisamento dei fatti, superficialità dell’istruttoria, irragionevolezza della motivazione e sviamento. Ha sostenuto di avere espletato la consultazione sindacale l’11 marzo 2024 prima della richiesta di CIGO e che l’ordinamento non prevedesse una sanzione per il mancato previo espletamento della consultazione, sicché eventuali conseguenze fondate su orientamenti dell’INPS sarebbero state contrarie alla disciplina primaria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d.lgs. n. 148/2015, della circolare INPS n. 139/2016 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché difetto e superficialità dell’istruttoria, irragionevolezza della motivazione e violazione dei principi di efficacia e proporzionalità. Ha contestato la valutazione dell’INPS secondo cui non sarebbero state comprovate la non imputabilità e la transitorietà delle cause della contrazione produttiva, sostenendo che il diniego fosse fondato su una formula di stile e su un’istruttoria carente. L’impresa, operante per un unico committente, aveva ricondotto il calo delle commesse anche al conflitto russo-ucraino.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Quanto al primo motivo, il TAR ha ritenuto che l’art. 14 d.lgs. n. 148/2015 imponga all’impresa di comunicare preventivamente alle RSA o RSU, ove esistenti, e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative le cause della sospensione o riduzione dell’orario, l’entità e la durata prevedibile della misura e il numero dei lavoratori interessati. Nel caso concreto, il verbale relativo alla RSA era privo di elementi essenziali, mentre le comunicazioni alle organizzazioni sindacali territoriali risultavano ricevute solo il 30 aprile 2024, dopo la presentazione della domanda e persino alla fine del periodo di CIGO richiesto. Non era inoltre stata provata la previa consultazione, per le domande relative al periodo successivo al 30 aprile, né della RSA né delle organizzazioni sindacali più rappresentative. Il giudice ha quindi escluso che si trattasse di mere irregolarità formali e ha ritenuto legittimo il diniego, considerando la mancata prova della consultazione preventiva causa idonea a impedire l’ammissione alla CIGO. Ha inoltre respinto la tesi secondo cui l’art. 14 sarebbe privo di sanzione, rilevando che la mancata ammissione costituisce conseguenza connaturale della mancata dimostrazione di un adempimento posto a tutela dei lavoratori, a favorire un accordo preventivo e a garantire la trasparenza della procedura. Quanto al secondo motivo, il TAR ha richiamato i requisiti della transitorietà e della non imputabilità previsti per la CIGO e ha ritenuto che l’impresa non avesse fornito una documentazione sufficientemente dettagliata e supportata sull’andamento involutivo degli ordini, sulla sua durata, sull’incidenza sull’attività lavorativa, sulla non imputabilità del calo e sulla reversibilità della situazione. La sola mono-committenza non è stata considerata sufficiente a dimostrare una sfavorevole congiuntura di mercato, poiché costituisce esito di una scelta imprenditoriale di concentrazione del rischio. È stata inoltre rilevata una contraddizione nell’invocazione del conflitto russo-ucraino come causa del calo delle commesse e, contemporaneamente, nella prospettazione di una ripresa degli ordini mentre il conflitto era ancora in corso. La valutazione tecnico-discrezionale dell’INPS è stata ritenuta logica, individualizzata e fondata su elementi non palesemente erronei o inattendibili; non sono stati ravvisati manifesta irragionevolezza, contraddittorietà o palese difetto di istruttoria. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 148/2015

    Impone all’impresa che richiede la CIGO di comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative le informazioni relative alla sospensione o riduzione dell’orario. La mancata prova dell’adempimento impedisce l’ammissione alla CIGO.

  • art. 11 d.lgs. n. 148/2015

    situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato

    Individua le causali sostanziali per la concessione della CIGO, richiedendo la transitorietà dell’evento, la sua non imputabilità e, per le situazioni di mercato, la temporaneità.

  • art. 1 d.m. n. 95442/2016

    La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.

    La transitorietà o temporaneità deve essere valutata al momento della domanda in relazione alla prevedibile ripresa della normale attività; la non imputabilità consiste nell’involontarietà e nella non riconducibilità a imperizia, negligenza, organizzazione o programmazione aziendale.

  • art. 3 d.m. n. 95442/2016

    Integra la fattispecie «mancanza di lavoro o di commesse» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse.

    Richiede che la relazione tecnica documenti l’andamento degli ordini o delle commesse, potendo essere integrata dalla documentazione relativa a bilancio, fatturato e indicatori economico-finanziari.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione del diniego, ritenuto assolto dall’INPS mediante una valutazione individualizzata e coerente della documentazione prodotta.

Massime di principio

  • La consultazione sindacale preventiva prevista per l’accesso alla CIGO deve coinvolgere sia le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, ove esistenti, sia le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative; la mancata prova dell’avvenuto coinvolgimento di tutti i soggetti richiesti prima della domanda legittima il diniego della prestazione.
  • La libertà delle forme di adempimento dell’obbligo di consultazione sindacale non esonera l’impresa dall’onere di dimostrare che la consultazione sia stata effettivamente svolta nei confronti di tutti i soggetti necessari e in via preventiva rispetto alla domanda di CIGO.
  • Per l’accesso alla CIGO per mancanza di lavoro o di commesse, l’impresa deve documentare l’andamento involutivo degli ordini, il suo protrarsi nel tempo e l’incidenza sul regolare svolgimento dell’attività lavorativa, oltre alla transitorietà o reversibilità della situazione e alla non imputabilità all’impresa.
  • La mera riduzione delle commesse proveniente da un unico committente non dimostra, di per sé, una sfavorevole congiuntura economica non imputabile all’impresa; la concentrazione della clientela può costituire una scelta imprenditoriale di organizzazione e programmazione del rischio, che deve essere adeguatamente considerata nella verifica del requisito di non imputabilità.
  • La valutazione dell’INPS sui requisiti tecnici della transitorietà e della non imputabilità della crisi è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irragionevolezza, della contraddittorietà logica e del palese difetto di istruttoria; non è sufficiente sostituire alla valutazione amministrativa una diversa lettura degli elementi economici se il diniego è coerente, individualizzato e fondato su dati non manifestamente erronei.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzio
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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