Risoluzione n. 427 del 10/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle entrate nega la disapplicazione della disciplina CFC per la controllata svizzera BETA, ritenendo che non svolga un’effettiva attività commerciale radicata in Svizzera. Pur avendo una struttura organizzativa e un ruling elvetico, l’attività è considerata prevalentemente estero su estero e quindi non sufficiente a integrare l’esimente dell’art. 167, comma 5, lett. a) TUIR.
Disapplicazione disciplina CFC ex art. 167 TUIR per controllata svizzera
Disapplicazione della disciplina CFC per controllata svizzera
La risoluzione esamina un’istanza presentata da ALFA per ottenere la disapplicazione dell’articolo 167, comma 1, del TUIR nei confronti dei redditi conseguiti dalla controllata BETA, società con sede in Svizzera. L’obiettivo era dimostrare che la controllata svolgesse un’effettiva attività commerciale nel territorio elvetico, così da rientrare nell’esimente prevista dall’articolo 167, comma 5, lettera a), del TUIR e dall’articolo 5, comma 3, del d.m. 21 novembre 2001, n. 429.
Contesto e posizione dell’istante
ALFA sosteneva che BETA svolgesse in Svizzera, come attività principale, un’attività commerciale effettiva consistente nella commercializzazione di determinati beni. La controllata operava come distributore centralizzato di prodotti fabbricati in Stati diversi dalla Svizzera, acquistandoli da altre società e rivendendoli a soggetti prevalentemente non residenti in Svizzera. La società aveva inoltre ottenuto un ruling dall’Autorità fiscale elvetica che le riconosceva un regime fiscale privilegiato assimilabile a quello delle società ausiliarie svizzere, con conseguente attrazione nell’ambito della disciplina CFC. A supporto dell’istanza erano stati prodotti diversi documenti.
Quadro normativo e qualificazione della Svizzera
L’Agenzia ricorda che la Svizzera, ai sensi dell’articolo 3 del d.m. 21 novembre 2001, è considerata Stato a fiscalità privilegiata per talune categorie di società non soggette alle imposte cantonali e municipali, tra cui le società holding, ausiliarie e quelle che svolgono esclusivamente attività off-shore, nonché per le società che beneficiano di regimi agevolati sostanzialmente analoghi in virtù di accordi o provvedimenti dell’amministrazione finanziaria svizzera.
Rilievo della disciplina europea e dei ruling svizzeri
Nel valutare l’istanza, l’Agenzia dà rilievo alla Decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2007 e alla Comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2007. Tali atti hanno portato a considerare alcuni regimi fiscali svizzeri, accordati tramite ruling, come regimi che esentano quasi totalmente dalle imposte municipali e cantonali imprese commerciali i cui proventi siano di fonte estera, in quanto derivanti da attività svolte fuori dalla Svizzera, come le vendite estere.
Secondo l’impostazione richiamata, tali regimi sono “capital attractive” perché favoriscono l’insediamento in Svizzera di società che continuano a svolgere la loro attività fuori dal territorio elvetico. La stessa Amministrazione fiscale svizzera, nelle proprie difese, aveva sostenuto che tali regimi non costituiscono aiuti di Stato poiché si applicano a società che non possono esercitare in Svizzera un’attività orientata allo scambio commerciale.
Criterio del radicamento effettivo nel territorio ospitante
L’Agenzia afferma che, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC, non è sufficiente la mera presenza di una struttura organizzativa in Svizzera. Occorre invece verificare il reale radicamento dell’attività nel territorio ospitante e le ragioni economico-commerciali dell’investimento in un Paese a fiscalità privilegiata.
In tale prospettiva vengono richiamati:
- la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes, che collega la libertà di stabilimento all’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata indeterminata e alla partecipazione stabile e continuativa alla vita economica dello Stato ospite;
- la Comunicazione della Commissione europea del 12 dicembre 2007 in materia di misure antiabuso e disciplina delle società estere controllate, secondo cui la normativa CFC dovrebbe applicarsi unicamente alle costruzioni di puro artificio.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, la controllata BETA beneficiava di un ruling in base al quale il 90 per cento dei proventi affluiva da fonti estere, con esonero dalle imposte municipali e cantonali sui redditi di fonte estera. La risoluzione richiama anche l’articolo 93 della legge tributaria svizzera del 21 giugno 1994, secondo cui sono società ausiliarie le società di capitali e le cooperative che esercitano un’attività commerciale principalmente rivolta all’estero e solo marginalmente in Svizzera.
L’Agenzia osserva che:
- BETA opera principalmente su mercati diversi da quello elvetico;
- l’attività è svolta in logica “estero su estero”;
- i beni commercializzati vengono normalmente spediti direttamente dal produttore al cliente della CFC svizzera, senza transitare in Svizzera;
- l’effetto finale è la localizzazione in Svizzera dell’utile prodotto da operazioni economiche sostanzialmente svolte altrove.
Da ciò deriva l’assenza di un nesso economico, politico, geografico o strategico tra la Svizzera e i mercati cui è rivolta l’attività. La costituzione della società in Svizzera non appare quindi giustificata da apprezzabili motivazioni economico-imprenditoriali.
Esito della risoluzione
Pur in presenza di una struttura organizzativa locale, l’Agenzia conclude che BETA non può essere considerata effettivamente radicata nel territorio svizzero né integrare una reale attività commerciale in Svizzera nei termini richiesti dalla giurisprudenza europea. Per tale motivo, non può essere disapplicato l’articolo 167 del TUIR con riferimento ai redditi conseguiti dalla controllata BETA.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude che la disciplina CFC resta applicabile alla controllata svizzera e dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché gli uffici osservino le istruzioni e i principi espressi nel provvedimento.
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