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Risoluzione

Risoluzione n. 429 del 10/11/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le imprese che gestiscono impianti a fune in servizio pubblico non possono applicare le deduzioni IRAP previste per il cuneo fiscale, perché operano in concessione e a tariffa regolamentata. L’Agenzia ritiene integrati entrambi i requisiti richiesti dalla norma per l’esclusione dalle agevolazioni.

IRAP: esclusione delle imprese funiviarie dalle deduzioni per il cuneo fiscale

IRAP e imprese esercenti impianti a fune in servizio pubblico

La risoluzione affronta l’applicabilità delle deduzioni IRAP per il cuneo fiscale alle imprese che svolgono attività di trasporto funiviario in servizio pubblico all’interno delle aree sciabili. L’Agenzia delle Entrate conclude che tali imprese rientrano tra i soggetti esclusi dalle agevolazioni, in quanto l’attività è svolta sia in forza di concessione sia a fronte di una tariffa regolamentata.

Quesito posto

La questione riguarda l’articolo 11, comma 1, lettera a), nn. 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alle deduzioni IRAP collegate alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo. L’istante chiede se le imprese esercenti impianti a fune possano fruirne, sostenendo che non ricorrerebbero i presupposti della concessione e della tariffa richiesti dalla disciplina di esclusione.

Tesi del contribuente

Secondo l’istante, le imprese funiviarie che effettuano trasporto in servizio pubblico nelle aree sciabili dovrebbero poter beneficiare delle deduzioni IRAP, perché:

  • non vi sarebbe una concessione traslativa di funzioni pubbliche, poiché la gestione delle aree sciabili non sarebbe un’attività originariamente riservata alla pubblica amministrazione;
  • non vi sarebbe una tariffa in senso proprio, poiché la Provincia di Trento si sarebbe limitata a fissare valori massimi di tariffa con la delibera n. 7240 del 5 novembre 1999.

Quadro normativo e chiarimenti interpretativi

L’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dalla legge n. 296/2006, riconosce deduzioni dalla base imponibile IRAP per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. La circolare n. 61/E del 19 novembre 2007 ha però chiarito che sono escluse dalle deduzioni, oltre alle pubbliche amministrazioni, anche le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori:

  • energia;
  • acqua;
  • trasporti;
  • infrastrutture;
  • poste;
  • telecomunicazioni;
  • raccolta e depurazione delle acque di scarico;
  • raccolta e smaltimento rifiuti.

La circolare precisa che l’esclusione riguarda le c.d. public utilities e opera solo quando ricorrono congiuntamente due criteri:

  • profilo giuridico: attività svolta in forza di una concessione traslativa, cioè un provvedimento con cui l’ente pubblico attribuisce a un privato diritti o potestà inerenti un’attività economica in origine riservata alla pubblica amministrazione;
  • profilo economico: attività remunerata mediante una tariffa, ossia un prezzo fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione.

Disciplina provinciale delle linee funiviarie

Per l’inquadramento del caso, la risoluzione richiama la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, sulla disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci. In particolare:

  • l’art. 8, comma 1, stabilisce che la costruzione e l’esercizio delle linee funiviarie per il trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto sono soggetti a concessione della Giunta provinciale;
  • il comma 2 prevede che la concessione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale e vale anche come autorizzazione per le opere accessorie;
  • il comma 4 considera in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, salvo quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale in servizio, da ospiti occasionali o per esigenze di assistenza medica, sicurezza pubblica o simili;
  • il comma 6 considera comunque in servizio pubblico le linee destinate al trasporto dei clienti degli alberghi, dei convitti, collegi e comunità e degli allievi delle scuole di sci, anche se gestite dai titolari degli esercizi;
  • l’art. 13, comma 4, stabilisce un ordine di preferenza nell’assegnazione delle concessioni;
  • l’art. 23 dispone che le tariffe sono determinate sulla base di criteri generali approvati dalla Giunta provinciale.

Tariffe e delibera provinciale n. 7240 del 1999

La Provincia autonoma di Trento, con delibera n. 7240 del 5 novembre 1999, ha approvato un criterio di determinazione di una tariffa massima di riferimento per ogni impianto e per ogni corsa. Il criterio tiene conto, tra l’altro, di:

  • costi di costruzione e gestione degli impianti;
  • principali caratteristiche tecniche;
  • numero di passaggi;
  • manutenzione ordinaria;
  • costo del personale;
  • energia elettrica;
  • quota di spese per manutenzione straordinaria;
  • costo di battitura piste;
  • ammortamenti;
  • interessi sul capitale;
  • coefficienti correttivi legati alla pendenza del singolo impianto rispetto alla media della categoria.

L’Agenzia osserva che il concetto di tariffa comprende non solo il prezzo fissato unilateralmente dal concedente, ma anche i casi in cui venga stabilito un prezzo massimo di riferimento, lasciando al privato un margine di discrezionalità. La fissazione di un limite massimo non esclude, quindi, la natura tariffaria del corrispettivo.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che, nel caso delle imprese che gestiscono linee funiviarie in servizio pubblico, ricorrono entrambi i requisiti richiesti dalla normativa per l’esclusione dalle deduzioni IRAP:

  • sotto il profilo giuridico, le attività di costruzione e gestione sono soggette a concessione e la concessione sostituisce ogni altra autorizzazione anche per le opere accessorie;
  • sotto il profilo economico-gestionale, il servizio è regolato da tariffa, come previsto dalla disciplina provinciale.

È quindi irrilevante, ai fini dell’esclusione, che l’attività in concessione non sia originariamente riservata in modo esclusivo alla pubblica amministrazione. La risoluzione richiama anche la decisione della Commissione europea C(2007) 4133 def. del 12 settembre 2007, secondo cui la concessione è uno strumento finalizzato a soddisfare un pubblico interesse conferendo al concessionario il diritto di svolgere un’attività normalmente riservata alla pubblica amministrazione, senza che la riserva originaria costituisca requisito esclusivo.

Conclusione

Le aziende esercenti il trasporto delle linee funiviarie in servizio pubblico non possono considerare, nella determinazione della base imponibile IRAP, le deduzioni di cui all’art. 11, comma 1, lettera a), nn. 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 446/1997. La motivazione è che la loro attività presenta congiuntamente i caratteri della concessione e della tariffa regolamentata, che le rendono assimilabili alle imprese escluse dal beneficio per la riduzione del cuneo fiscale.

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