Risoluzione n. 439 del 12/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle entrate esclude che il contratto "chiavi in mano" per lo spegnimento di incendi tramite velivoli, stipulato dal Dipartimento della protezione civile con un’ATI, possa essere trattato come noleggio di aeromobili non imponibile IVA. Si tratta invece di una prestazione complessa di servizi, non riconducibile in via estensiva alle fattispecie agevolate dell’art. 8-bis.
Non imponibilità IVA per servizi relativi ad aeromobili ex art. 8-bis DPR 633/1972
Non imponibilità IVA per servizi con aeromobili e contratto "chiavi in mano"
La risoluzione esamina se le attività rese da un’associazione temporanea d’impresa nell’ambito di un contratto per lo spegnimento di incendi boschivi mediante velivoli possano beneficiare della non imponibilità IVA prevista dall’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia conclude in senso negativo, ritenendo che l’operazione sia una prestazione complessa di servizi e non un contratto di noleggio di aeromobili.
Contesto dell’interpello
L’istanza è stata presentata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 16 luglio 2008. Il documento richiama l’art. 11 della legge n. 212/2000 e chiede chiarimenti sulla corretta interpretazione della lettera e) dell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA.
Contenuto del contratto e prestazioni previste
Il Dipartimento aveva stipulato il 16 aprile 2008 un contratto triennale con un’ATI composta da una società italiana e una società di diritto spagnolo. Il contratto aveva ad oggetto un servizio di spegnimento di incendi boschivi mediante velivoli, strutturato in modalità "chiavi in mano".
Le prestazioni previste erano articolate in:
- servizio primario: spegnimento di incendi boschivi e non boschivi con lancio di acqua e/o prodotti estinguenti o ritardanti;
- servizio secondario: missioni di ricognizione, spargimento di sostanze, dimostrazioni e altre attività di interesse.
Il contratto prevedeva inoltre la disponibilità degli equipaggi e dei tecnici per l’attività di volo con ciascun aeromobile.
Composizione dei corrispettivi
I corrispettivi pattuiti avevano natura omnicomprensiva e si riferivano a una pluralità di componenti, in particolare:
- gestione tecnica, operativa e amministrativa dell’intera flotta;
- messa a disposizione dei velivoli;
- ore di volo effettuate;
- altre spese minori, tra cui permanenza dei velivoli fuori dalle basi di stazionamento e rimborsi previsti dal contratto.
Posizione dell’istante
Secondo il Dipartimento della protezione civile, le prestazioni rese dall’ATI dovevano rientrare tra quelle di cui all’art. 8-bis, lettera e), poiché collegate alla locazione e al noleggio di aeromobili di cui alla lettera b), ceduti ad organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica. Da ciò l’istante faceva derivare l’applicazione del regime di non imponibilità IVA.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, che prevede la non imponibilità IVA, tra l’altro, per:
- cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, ai sensi della lettera b);
- prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), ai sensi della lettera e).
L’Agenzia sottolinea che la norma introduce una deroga al regime ordinario di imponibilità e che tale deroga non può essere estesa oltre i casi tassativamente previsti.
Valutazione dell’Agenzia delle entrate
Nel valutare il contratto, l’Agenzia osserva che l’ATI si obbliga a fornire un servizio di spegnimento incendi con formula "chiavi in mano", assicurando anche equipaggi e tecnici per l’attività di volo. Dalla lettura del contratto emerge che l’operatore si impegna a svolgere un insieme articolato di attività, comprendenti:
- spegnimento degli incendi;
- missioni di ricognizione;
- dimostrazioni;
- ulteriori attività di interesse;
- utilizzo degli aeromobili come mezzo necessario all’esecuzione del servizio.
Secondo l’Agenzia, ciò integra una prestazione complessa di servizi corrisposta dal Dipartimento della protezione civile, e non un contratto di noleggio di aeromobili.
Esclusione della non imponibilità IVA
Poiché l’operazione non è qualificabile come noleggio, non può beneficiare del regime di non imponibilità previsto dall’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia afferma infatti che sono non imponibili soltanto le prestazioni di servizi espressamente e tassativamente richiamate dalla norma, senza possibilità di interpretazione estensiva.
Indicazioni conclusive
La risoluzione conclude che le operazioni descritte non rientrano fra quelle assimilate alle esportazioni ai fini IVA ai sensi della lettera e) dell’art. 8-bis. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.
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