Risoluzione n. 428 del 10/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che una società operante nel trasporto pubblico locale non può fruire delle deduzioni IRAP del cuneo fiscale di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4, del D.Lgs. n. 446/1997 quando l’attività sia affidata in concessione e retribuita a tariffa. L’esclusione si applica se ricorrono congiuntamente il requisito giuridico della concessione traslativa e quello economico della tariffa regolamentata, anche se il rapporto è formalizzato tramite contratto di servizi e non tramite un atto concessorio in senso stretto.
IRAP: esclusione delle deduzioni per imprese che svolgono attività regolamentate nel trasporto pubblico locale
IRAP e deduzioni per attività regolamentate nel trasporto pubblico locale
La risoluzione n. 428/E del 10 novembre 2008 affronta il tema dell’applicazione delle deduzioni IRAP previste dall’art. 11, comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) del D.Lgs. n. 446/1997, con riferimento alle imprese che svolgono attività "regolamentate". Il caso esaminato riguarda una società del trasporto pubblico locale che chiede se possa beneficiare delle deduzioni del cuneo fiscale.
Quesito posto dalla società
La società ALFA S.r.l. chiede se possa applicare le deduzioni IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2007, nonostante l’attività svolta rientri nel settore dei trasporti e il corrispettivo del servizio sia costituito da una tariffa.
La richiesta nasce dal dubbio interpretativo sulla clausola che esclude dall’agevolazione le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Posizione del contribuente
La società sostiene che, nel caso concreto, non ricorrano congiuntamente i presupposti richiesti dalla norma per l’esclusione dalle deduzioni. In particolare:
- il rapporto con l’ente pubblico sarebbe regolato da un contratto di servizi e non da un atto amministrativo di concessione;
- la mera presenza di una tariffa non sarebbe sufficiente, da sola, a far rientrare l’attività tra quelle "regolamentate";
- di conseguenza, la società ritiene applicabili le deduzioni IRAP di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama la circolare n. 61/E del 19 novembre 2007, che ha chiarito come l’esclusione dalle deduzioni riguardi le imprese che svolgono attività regolamentate individuabili tramite due criteri cumulativi:
- profilo giuridico: l’attività deve essere svolta in forza di una concessione traslativa, cioè di un provvedimento con cui l’ente pubblico attribuisce a un privato diritti o potestà relativi a un’attività economica originariamente riservata alla pubblica amministrazione;
- profilo economico: il corrispettivo deve essere costituito da una tariffa, cioè da un prezzo fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione in modo da garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione.
L’esclusione opera solo se i due requisiti ricorrono insieme, e non alternativamente.
Nozione ampia di concessione e rilevanza del servizio pubblico locale
Nel valutare il rapporto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, la risoluzione richiama anche la decisione della Commissione europea C(2007) 4133 def. del 12 settembre 2007, dalla quale emerge che la concessione, nel contesto italiano, è uno strumento finalizzato a soddisfare un pubblico interesse attribuendo al concessionario il diritto di svolgere un’attività normalmente riservata alla pubblica amministrazione.
L’Agenzia osserva inoltre che la liberalizzazione dei mercati ha reso meno determinante la forma dell’atto di affidamento, mentre assume rilievo il regime di controllo pubblico sull’attività svolta dal privato. Per questo viene accolta una nozione ampia di "concessione", intesa come qualsiasi affidamento di funzioni di interesse pubblico a un soggetto privato, indipendentemente dal nomen iuris del provvedimento.
Viene richiamato anche l’art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000 sul servizio pubblico locale, inteso in senso ampio come qualsiasi attività di produzione di beni e servizi funzionale all’utilità della comunità locale, anche sotto il profilo sociale.
Conclusione
Sulla base di tali elementi, l’Agenzia conclude che la società non può beneficiare delle deduzioni IRAP di cui all’art. 11, comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4, perché nello svolgimento del trasporto pubblico locale ricorrono entrambi i requisiti individuati dalla circolare n. 61/E del 2007:
- l’attività è affidata in un contesto riconducibile a una concessione in senso ampio;
- il corrispettivo è costituito da una tariffa.
Di conseguenza, la società deve escludere tali deduzioni dalla determinazione della base imponibile IRAP.
Indicazione finale agli uffici
La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.
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