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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32185/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo del presunto profitto del reato di indebita compensazione (art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000) per un importo complessivo di euro 570.547,86. I ricorrenti deducevano carenza motivazionale del provvedimento e violazione dell'art. 321 c.p.p. in relazione all'assenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il giudice non aveva articolato le ragioni dell'attualità e concretezza del pericolo di dispersione del patrimonio.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto infondati i motivi perché: i ricorrenti avevano limitato la richiesta di revoca a una sola doglianza sulle esigenze cautelari senza contestare il fumus commissi delicti, sollevando quindi un ambito su cui non gravava onere motivazionale per il giudice; il Tribunale e il GIP avevano invece accertato l'inadeguatezza patrimoniale della società (sequestro diretto pari a €372.136,46 e confisca per equivalente nei confronti del rappresentante per €198.411,40) e quindi il pericolo di incapienza, e avevano ritenuto il rischio di dispersione concreto sia perché la società è rappresentata dall'Acquarulo (soggetto coinvolto nel reato) sia per la possibilità che quest'ultimo possa alienare beni immobili sottraendoli alla confisca per equivalente. Conseguentemente il sequestro preventivo è stato confermato e i ricorrenti condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10‑quater, comma 2

    sequestro preventivo del profitto del reato di indebita compensazione

    La norma è stata applicata per giustificare il sequestro finalizzato alla confisca diretta e, in mancanza di sufficiente disponibilità, la confisca per equivalente; il giudice ha ritenuto sussistente il profitto e quindi la base per la misura cautelare

  • cod. proc. pen., art. 322‑bis

    appello ex art. 322‑bis c.p.p.

    Usato come rimedio esperito dai ricorrenti contro l'ordinanza che aveva respinto la revoca del sequestro; la Corte ha valutato il motivo d'appello nei limiti delle censure effettivamente proposte

  • cod. proc. pen., art. 321

    motivazione dei provvedimenti

    I ricorrenti deducevano violazione dell'art. 321 per supposta carenza motivazionale sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente alla luce della valutazione sull'incapienza patrimoniale e sul rischio di dispersione

  • cod. proc. pen., art. 616

    condanna alle spese per il rigetto del ricorso

    Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto dei ricorsi

Massime di principio

  • In un ricorso contro un sequestro preventivo è necessario contestare espressamente e provare sia il fumus commissi delicti sia l'assenza delle esigenze cautelari; limitarsi a doglianze generiche sulla motivazione può risultare insufficiente
  • La prova della solvibilità patrimoniale e della stabilità economica dell'entità sequestrata è determinante: documentazione convincentemente idonea a escludere il pericolo di incapienza può impedire la conferma del sequestro
  • Se dal sequestro esecutivo emerge che il patrimonio vincolato è già insufficiente rispetto al profitto contestato (rischio di incapienza), il giudice può ritenere sussistente il periculum in mora e quindi confermare o estendere misure (anche confisca per equivalente)
  • La partecipazione al reato da parte del rappresentante legale o di persone chiave può aggravare la valutazione del rischio di dispersione, rendendo più probabile la conferma del vincolo patrimoniale
  • Alla contestazione della motivazione si risponde mostrando elementi concreti contrari alle valutazioni del giudice: mere asserzioni formali o formule di stile non sostituiscono la produzione di prove documentali e argomentazioni sul punto
  • Il rischio processuale di soccombenza e condanna alle spese (art. 616 c.p.p.) suggerisce cautela nella proposizione di ricorsi non adeguatamente motivati o documentati

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