Sentenza n. 5898/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, sezione prima, n. 192 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Consiglio regionale della Lombardia che ha approvato definitivamente il nuovo Piano Cave, sopprimendo l’ATE g17 e non accogliendo le richieste di mantenimento, ampliamento e attribuzione di nuova volumetria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pianificatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, proprietaria di un’area ricompresa nell’ATE g17 del precedente Piano Cave, aveva inizialmente chiesto la soppressione dell’ambito e la ricollocazione dei volumi in un nuovo ambito situato nel Comune di Torbole Casaglia. Dopo il mancato accoglimento di tale proposta, aveva chiesto il mantenimento e l’ampliamento dell’ATE g17, con attribuzione di nuova volumetria. In primo grado e in appello ha dedotto, anzitutto, la violazione delle garanzie partecipative e dell’obbligo di motivazione, sostenendo che le proprie osservazioni non fossero state adeguatamente istruite e valutate e che le amministrazioni avessero contraddittoriamente richiamato la mancata valutazione in sede VAS. Ha inoltre censurato il difetto di istruttoria e motivazione e l’erroneo bilanciamento tra l’interesse alla prosecuzione dell’attività estrattiva, la continuità aziendale e l’economia circolare, da un lato, e la tutela ambientale, paesaggistica e agricola, dall’altro. Secondo l’appellante, il carattere agricolo-strategico delle aree e la rete ecologica provinciale avrebbero avuto natura meramente orientativa e non avrebbero impedito l’ampliamento dell’ambito, eventualmente mediante misure di mitigazione e compensazione. Infine, ha dedotto la violazione dei criteri regionali per la formazione dei Piani Cave, in particolare del criterio relativo alle situazioni di attività già esistenti, sostenendo che la soppressione dell’ATE g17 avrebbe determinato la sostanziale espulsione dell’impresa dal mercato e che l’ampliamento di un ambito esistente fosse preferibile all’apertura di nuovi ambiti. Le amministrazioni hanno sostenuto che la società aveva partecipato al procedimento presentando più contributi, modificando però radicalmente le proprie richieste; che l’ATE g17 era in esaurimento; che il suo reinserimento e ampliamento avrebbe comportato il consumo di quasi dieci ettari di suolo agricolo irriguo, a fronte di circa tre ettari già interessati dall’attività; e che i fabbisogni provinciali potevano essere soddisfatti dagli ambiti già individuati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Lombardia, ritenendo legittima la soppressione dell’ATE g17. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che la società aveva presentato osservazioni in più momenti e che le amministrazioni avevano esaminato anche la successiva richiesta di reinserimento e ampliamento dell’ambito. Il mutamento di segno delle richieste nel corso del procedimento non ha impedito la valutazione delle osservazioni formulate nel segmento procedimentale di riferimento. La motivazione della scelta è stata ritenuta sufficiente, poiché la Giunta regionale aveva considerato i fabbisogni complessivi, lo stato di esaurimento della cava, il consumo di suolo agricolo e il contesto paesaggistico e ambientale. Il giudice ha qualificato tale valutazione come espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti, vizi non ravvisati nel caso concreto. È stata ritenuta legittima anche la considerazione degli ambiti agricoli di interesse strategico, degli ambiti di valore paesistico-ambientale e della rete ecologica provinciale, non come elementi isolati e automaticamente ostativi, ma quali componenti di una complessiva valutazione ambientale e territoriale. La presenza di altri ambiti estrattivi nella rete ecologica non dimostrava l’identità delle situazioni e non evidenziava disparità o illogicità. Quanto al criterio delle attività già esistenti, il Collegio ha affermato che esso deve essere coordinato con gli ulteriori criteri legislativi, tra cui la massima compatibilità ambientale e paesaggistica e la destinazione attuale delle aree. La preferenza per l’ampliamento degli ambiti esistenti non attribuisce all’operatore un diritto o un’aspettativa qualificata all’assegnazione di nuovi volumi, potendo l’amministrazione privilegiare la riduzione del consumo di suolo e la tutela ambientale quando la cava sia in esaurimento e l’ampliamento produca un impatto significativo. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l.r. Lombardia n. 14/1998
Nella formazione dei piani di cui all’art. 5, le Province devono preliminarmente tener conto: ... d) delle esigenze di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica ...; e) delle situazioni di attività già esistenti.
I criteri relativi alle attività esistenti devono essere ponderati insieme agli altri criteri di pianificazione, inclusi la compatibilità ambientale e paesaggistica e la destinazione attuale delle aree; non attribuiscono automaticamente il diritto alla conferma o all’ampliamento dell’ambito estrattivo.
artt. 7 e 8 l.r. Lombardia n. 14/1998
Le garanzie partecipative nella formazione del Piano Cave risultano rispettate quando l’operatore abbia potuto presentare osservazioni e queste siano state esaminate dall’amministrazione nel pertinente segmento procedimentale.
art. 18, comma 2, l.r. Lombardia n. 12/2005
La pianificazione delle attività estrattive deve essere coordinata con gli ulteriori interessi territoriali, paesaggistici e ambientali considerati dalla pianificazione territoriale.
art. 6, comma 1, lett. d), l.r. Lombardia n. 14/1998
La tutela della compatibilità ambientale e paesaggistica e la riduzione del consumo di suolo possono prevalere sull’interesse alla prosecuzione o all’ampliamento di un’attività estrattiva in esaurimento.
art. 35, comma 1, lett. A-a) IV, NTA del PTCP
La preferenza per l’ampliamento degli ambiti estrattivi esistenti opera in funzione del contesto territoriale e ambientale e non costituisce un obbligo automatico di ampliamento.
Massime di principio
- Nella formazione dei Piani Cave, il criterio della considerazione delle attività estrattive già esistenti deve essere bilanciato con la compatibilità ambientale e paesaggistica, la destinazione attuale delle aree, i fabbisogni complessivi e la tutela del suolo; esso non attribuisce all’operatore un diritto o un’aspettativa qualificata all’assegnazione di nuovi volumi.
- La preferenza pianificatoria per l’ampliamento di ambiti estrattivi esistenti rispetto all’apertura di nuovi ambiti non è automatica né incondizionata: l’amministrazione può escludere l’ampliamento quando, alla luce del contesto territoriale e ambientale, esso comporti un consumo di suolo non coerente con i fabbisogni e con gli obiettivi di tutela.
- Le valutazioni regionali sulla localizzazione e sull’ampliamento di un ambito estrattivo costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
- Le garanzie partecipative nella formazione del Piano Cave sono rispettate quando l’operatore abbia avuto effettiva possibilità di presentare osservazioni e l’amministrazione le abbia esaminate in relazione al contenuto assunto nel pertinente segmento procedimentale, anche se le richieste dell’operatore sono mutate nel corso del procedimento.
- La motivazione del diniego di reinserimento o ampliamento di un ambito estrattivo è adeguata quando esponga il percorso logico fondato sulla combinazione di fabbisogni complessivi, stato di esaurimento della cava, consumo di suolo agricolo e caratteristiche paesaggistico-ambientali dell’area; non è necessario che ciascun elemento pianificatorio sia considerato come ragione autonoma e decisiva.
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