Sentenza n. 10350/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento provvedimento del diniego del visto per lavoro subordinato stagionale del 13.12.2024, notificato a mani al ricorrente in data 19.12.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato stagionale del 13 dicembre 2024, fondato su una segnalazione SIS inserita dalla Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, beneficiario di nulla osta al lavoro e destinatario di una proposta di assunzione agricola, aveva chiesto il visto d'ingresso presso l'Ambasciata d'Italia a Islamabad. Dopo un precedente diniego, già autonomamente impugnato, l'autorità diplomatica lo aveva riconvocato, acquisito una nuova domanda e concluso il procedimento con un nuovo diniego, preceduto dal preavviso di rigetto. Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il diniego fosse stato adottato senza preavviso. Ha inoltre dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e illogicità manifesta, contestando l'effettiva esistenza della segnalazione SIS ostativa e negando di essersi mai recato in Romania. L'amministrazione ha sostenuto la legittimità del diniego, fondato sulla segnalazione Schengen inserita dalle autorità rumene.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente quanto ai motivi, con annullamento del diniego. Il motivo relativo alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 è stato respinto, perché il provvedimento impugnato era il secondo diniego, adottato all'esito di una nuova e autonoma trattazione della pratica e previo preavviso di rigetto. È stato invece accolto il motivo relativo all'errore sui presupposti e al difetto di istruttoria. Dalle note delle autorità rumene, interpellate dal ricorrente mediante la procedura di rettifica delle iscrizioni SIS, risultava esclusa l'esistenza di segnalazioni inserite dalla Romania a suo carico. Pertanto, la segnalazione apparentemente ostativa non poteva, allo stato degli atti, fondare il diniego. L'Ambasciata dovrà riesercitare il potere, svolgendo un approfondimento istruttorio e contattando lo Stato interessato ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) 2018/1861, anche per verificare eventuali omonimie o errori del sistema informatico. Resta ferma la discrezionalità dell'autorità diplomatica nella valutazione dell'esito dell'istruttoria. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso non era necessario con riferimento al precedente diniego, ma risultava rispettato nel nuovo procedimento autonomamente definito dal provvedimento impugnato.
art. 27 regolamento (UE) 2018/1861
Impone, ai fini dell'approfondimento della segnalazione SIS apparentemente ostativa, il contatto con lo Stato membro interessato per verificare la correttezza della segnalazione e dirimere eventuali omonimie o errori del sistema informatico.
Massime di principio
- Un diniego adottato all'esito di una nuova e autonoma trattazione della pratica costituisce un provvedimento distinto dal precedente; la verifica della partecipazione procedimentale e del preavviso di rigetto deve quindi essere riferita al nuovo procedimento.
- Una segnalazione SIS apparentemente ostativa al rilascio di un visto non può fondare il diniego quando gli accertamenti svolti presso lo Stato membro segnalante ne escludano l'esistenza o ne pongano in dubbio l'attribuzione al richiedente.
- Prima di negare un visto sulla base di una segnalazione SIS contestata dall'interessato, l'autorità diplomatica deve svolgere un'istruttoria effettiva, contattando lo Stato membro interessato ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) 2018/1861 e verificando anche eventuali omonimie o errori informatici.
- L'annullamento di un diniego fondato su un'istruttoria insufficiente non comporta il rilascio automatico del visto: l'amministrazione deve riesercitare il potere, conservando la discrezionalità nella valutazione dell'esito dell'istruttoria correttamente completata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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