Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4666/2026 - Napoli, Sezione 6

avverso, ex art. 116 c.p.a., il silenzio diniego formatosi in ordine alle istanze di accesso agli atti, presentate dai ricorrenti in data 20 febbraio 2026 e in data 5 marzo 2026, al Comune di Pozzuoli, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto - ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 - del ricorrente di accedere ed estrarre copia della documentazione richiesta e la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a consentirne l'esibizione ed estrazione.

Giustizia amministrativa202602832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso agli atti presentate al Comune di Pozzuoli, relative a pratiche edilizie e verbali di verifica della Polizia Municipale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedenti accesso)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso presentate il 20 febbraio 2026 e il 5 marzo 2026, chiedendo l'accertamento del diritto di esaminare ed estrarre copia della documentazione relativa alle pratiche edilizie riguardanti interventi realizzati nella proprietà del vicino confinante e dei verbali di verifica della Polizia Municipale, nonché la condanna del Comune all'esibizione e all'estrazione di copia degli atti. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato di avere accolto l'istanza con nota del 24 giugno 2026 e che i ricorrenti avevano acquisito copia della documentazione il 2 luglio 2026. I ricorrenti hanno quindi confermato il venir meno della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa ostensiva dei ricorrenti mediante l'accoglimento dell'istanza e la consegna della documentazione richiesta. Ha posto le spese di lite a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, valorizzando le circostanze evidenziate dall'amministrazione e il suo comportamento comunque collaborativo, e le ha liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; il ricorso è stato proposto contro il silenzio-diniego formatosi sulle istanze ostens ive.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Costituiscono la base normativa della pretesa di accesso documentale esercitata dai ricorrenti.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa ostensiva mediante l'accoglimento dell'istanza e la consegna della documentazione richiesta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa di accesso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto della condotta processuale e del comportamento collaborativo dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.