Sentenza n. 197/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento del decreto di cui al Prot. N. P-CN/L/Q/2023/105686 (Codice Pratica CN2208943844) emesso dalla Prefettura di Cuneo - Sportello Unico per l’immigrazione, in data 20/12/2024, notificato in data 08/01/2025, a mezzo del quale è stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, proposta da Dimche Lazarov;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui era stata respinta la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti esecutivi del diniego ai fini del riesame. In esecuzione dell'ordinanza cautelare, l'Amministrazione ha riaperto l'istruttoria e rilasciato il nulla osta alla conversione. Il ricorrente ha quindi dichiarato l'integrale soddisfazione della pretesa e ha rinunciato al ricorso. Il giudice ha rilevato, tuttavia, che l'atto di rinuncia non era personalmente sottoscritto dal ricorrente né corredato da mandato speciale al procuratore, non essendo sufficiente la procura ad litem, anche se contenente la facoltà di rinunciare agli atti o all'azione.
La decisione
Il TAR ha escluso di poter dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia, poiché mancavano i presupposti formali richiesti dall'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Ha però dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il rilascio del nulla osta alla conversione, intervenuto a seguito del riesame disposto in sede cautelare, aveva integralmente soddisfatto l'interesse azionato e fatto venir meno la posizione di contrasto tra le parti. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e del comportamento complessivo delle parti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta una misura idonea a soddisfare integralmente l'interesse dedotto e viene meno la posizione di contrasto tra le parti.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
La pronuncia estintiva per rinuncia presuppone il rispetto dei requisiti formali dell'atto di rinuncia; la procura ad litem, anche se contiene la facoltà di rinunciare agli atti o all'azione, non equivale a un mandato speciale e non supplisce alla mancata sottoscrizione personale del ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere sussiste quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa azionata e determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti.
- La rinuncia agli atti o all'azione non consente la pronuncia di estinzione se non è personalmente sottoscritta dalla parte o non è assistita da un mandato speciale al difensore; la procura ad litem, anche con facoltà di rinuncia, non è sufficiente.
- Quando l'interesse del ricorrente è integralmente soddisfatto per effetto dell'attività amministrativa successiva all'impugnazione, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere anche se la rinuncia processuale non è formalmente valida.
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