Sentenza del 14/10/2016 n. 200 - Comm. Trib. Prov. Asti
Sanzioni penali - Inesigibilità -Cartella pagamento - Termini per la riscossione sospesi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza, per come sintetizzata, afferma che le sanzioni tributarie non sono eseguibili durante la pendenza del procedimento penale e del relativo processo. I termini per la riscossione restano sospesi per tale periodo e ricominciano a decorrere dalla data in cui il giudice penale decide di non applicare la sanzione o comunque definisce la questione rilevante. Non sono indicati nel testo né il dispositivo concreto né le parti processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'eseguibilità delle sanzioni tributarie quando, per le medesime violazioni fiscali, è in corso un procedimento penale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 74/2000. L'ufficio può irrogare le sanzioni amministrative e inserirle nell'avviso di accertamento, ma la loro riscossione coattiva resta sospesa fino alla definizione del procedimento penale.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie oggetto di notizia di reato non sono eseguibili nei confronti dei soggetti per i quali è pendente il procedimento penale.
La norma è interpretata nel senso che l'amministrazione finanziaria può irrogare le sanzioni e includerle nell'attività di accertamento, ma non può procedere alla loro riscossione durante la pendenza del procedimento penale. La sospensione dei termini di riscossione permane sino alla definizione della vicenda penale.
Massime di principio
- La pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti può impedire l'esecuzione delle sanzioni amministrative tributarie, anche se queste sono già state formalmente irrogate.
- La sospensione riguarda la riscossione coattiva e non necessariamente l'adozione dell'atto amministrativo di irrogazione o dell'avviso di accertamento.
- I termini per la riscossione restano sospesi per tutta la durata del procedimento penale e riprendono a decorrere dopo la sua definizione secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
- Per valutare la legittimità di una cartella o di un atto esecutivo occorre verificare se, alla data della riscossione, il procedimento penale fosse ancora pendente e se fosse riferito alle medesime violazioni tributarie.
- Poiché il testo non contiene gli estremi della sentenza né l'esito processuale concreto, l'individuazione del vincitore e delle parti deve essere considerata meramente presuntiva e non verificabile.
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