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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25963/2021 del 24/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l'equa riparazione per l'asserita irragionevole durata di una procedura fallimentare. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 contro il provvedimento di diniego della domanda, rilevando che non era stata dimostrata l'effettiva durata della procedura per la parte rilevante e, comunque, che dalle stesse allegazioni dei ricorrenti risultava un riparto parziale già effettuato nel 2003 e la soddisfazione almeno parziale dei crediti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere l'indennizzo in base alla non contestazione delle circostanze dedotte e avrebbe erroneamente valutato o omesso di valutare la documentazione prodotta relativa alla procedura fallimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili prima ancora che infondati, perché non coglievano la ratio decidendi del decreto impugnato e difettavano di specificità e riferibilità alla decisione. Ha affermato che la Corte territoriale aveva legittimamente negato l'indennizzo per mancata dimostrazione degli elementi costitutivi del diritto e per l'emersione di fatti impeditivi/estensivi, rilevabili anche d'ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti. È stato escluso l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    richiamato come base dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della domanda di equa riparazione

  • art. 2 bis L. n. 89/2001

    usato dalla Corte di merito per negare l'equo indennizzo sulla base della mancata dimostrazione della durata rilevante della procedura e di circostanze ostative al riconoscimento

  • art. 360 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di principio di non contestazione; la Corte ribadisce che esso opera solo sui fatti storici disponibili e non impedisce il controllo giudiziale sulla verità del fatto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte conferma che la mancanza dei fatti costitutivi del diritto resta deducibile/rilevabile d'ufficio

  • art. 416 c.p.c.

    citato nella ricostruzione del principio di non contestazione nel rito del lavoro

  • art. 167 c.p.c.

    citato nella ricostruzione del principio di non contestazione nel rito ordinario

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definibilità camerale del ricorso manifestamente infondato

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio della manifesta infondatezza

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per escludere l'obbligo del raddoppio del contributo unificato

  • L. n. 533 del 1973

    citata come intervento che ha inciso sull'art. 416 c.p.c. in materia di non contestazione

  • L. n. 353 del 1990

    citata come intervento che ha inciso sull'art. 167 c.p.c. in materia di non contestazione

  • L. n. 69 del 2009

    citata come intervento che ha inciso sull'art. 115 c.p.c. in materia di non contestazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata e non presentano specificità e riferibilità puntuale alla decisione.
  • Nel giudizio di equa riparazione, il ricorrente deve allegare e rendere verificabili gli elementi costitutivi del diritto, inclusa la durata rilevante del procedimento presupposto; la genericità delle allegazioni può condurre al rigetto della domanda.
  • Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti storici specificamente allegati e disponibili alle parti; non esonera il giudice dal controllo sulla verità del fatto e non impedisce la verifica di elementi contrari emersi dagli atti.
  • La mancanza degli elementi costitutivi del diritto azionato è rilevabile anche d'ufficio, perché inerisce alla causa petendi e non è sottratta al potere-dovere del giudice di accertamento.
  • Una domanda non può essere accolta se dagli atti emergono fatti impeditivi o estintivi del diritto che escludono il presupposto stesso della pretesa, anche in assenza di specifica eccezione della controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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