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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02177/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (sindaci)

La controversia

La controversia nasce dall'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare ex art. 146 l.f. contro due ex sindaci della società poi fallita, ritenuti responsabili per omessa vigilanza sull'operato dell'amministratore unico e per non avere impedito atti gestori pregiudizievoli compiuti in un periodo in cui la società versava in dissesto e in presenza di una causa di scioglimento. La Corte d'appello aveva ravvisato la violazione dei doveri di vigilanza ex art. 2407 c.c. sia per la mancata attivazione tempestiva dopo il manifestarsi della situazione di crisi, sia per l'omesso controllo sui criteri di valutazione del bilancio 2006, che avrebbe consentito la prosecuzione dell'attività sociale oltre il momento in cui si sarebbe dovuto accertare lo scioglimento. In particolare, la condanna di merito era stata limitata ad alcune voci di danno, tra cui una spesa per sponsorizzazioni di euro 60.000, ritenuta conoscibile e dunque evitabile dai sindaci, mentre era stata esclusa la responsabilità per altre fatture relative a prestazioni inesistenti o non inerenti per difetto di prova della loro conoscibilità. In Cassazione, la curatela ha censurato la sentenza d'appello per asserito vizio logico-motivazionale, lamentando un contrasto tra i criteri usati per imputare le diverse voci di danno ai sindaci. I due resistenti hanno proposto ricorsi incidentali deducendo, in sostanza, l'erroneità della ricostruzione probatoria sulla effettiva uscita di cassa della somma di euro 60.000 e sostenendo che il fallimento non avesse dimostrato il pagamento né che la mancata insinuazione al passivo della beneficiaria potesse valere come prova, nonché l'omesso esame di fatti decisivi e la motivazione solo apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della curatela e ha rigettato anche i ricorsi incidentali dei due ex sindaci. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse logicamente coerente e non presentasse un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili: anche per la spesa di sponsorizzazione, infatti, il giudice di merito aveva valorizzato non solo la collocazione temporale dell'atto, ma soprattutto la conoscenza, da parte dei sindaci, dell'esborso in un contesto di dissesto, così da poter esercitare il controllo dovuto. Quanto ai ricorsi incidentali, la Corte ha giudicato inammissibili o infondate le doglianze che miravano a una nuova valutazione del merito e delle prove; ha inoltre ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere probatorio sia stato addossato alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove, e che il controllo di legittimità sulla motivazione è ormai circoscritto al "minimo costituzionale". Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 146 l.f.

    Fondamento dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare nei confronti degli organi sociali responsabili del pregiudizio alla massa.

  • art. 2407 c.c.

    Norma che impone ai sindaci il dovere di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sulla corretta amministrazione; la responsabilità omissiva richiede che l'atto dannoso fosse conoscibile o conosciuto e che vi fosse possibilità di attivazione tempestiva.

  • art. 2423 c.c.

    Richiamato come parametro del principio di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, rispetto al quale il collegio sindacale avrebbe dovuto vigilare.

  • art. 2485 c.c.

    Richiamato per evidenziare i provvedimenti che avrebbero dovuto essere assunti una volta accertata la causa di scioglimento della società.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per censurare nullità della sentenza e motivazione apparente; la Corte ha escluso che il vizio ricorresse.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle gravi anomalie motivazionali equivalenti a violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se l'onere della prova viene erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    L'apprezzamento sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta apparenza della motivazione; la Corte ha escluso che la motivazione fosse meramente apparente.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per dare conto del rito camerale e del deposito delle memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'azione di responsabilità contro i sindaci, l'omessa vigilanza è configurabile quando l'organo di controllo sia consapevole o comunque possa ragionevolmente rendersi conto dell'atto gestorio pregiudizievole e ometta di attivarsi tempestivamente con i poteri di controllo e reazione di legge.
  • Il giudizio di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non consente una nuova valutazione del merito, ma solo il controllo su omissioni di fatti storici decisivi o su anomalie motivazionali estreme equivalenti a mancanza di motivazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia erroneamente individuato la parte gravata dall'onere probatorio; non è invece censurabile sotto tale profilo la mera contestazione della sufficienza o attendibilità delle prove valorizzate dal giudice di merito.
  • In tema di prova per presunzioni, la valutazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimessa al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa ricostruzione fattuale, salvo vizi motivazionali nei limiti stretti consentiti.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un preciso fatto storico, discusso tra le parti e idoneo, se esaminato, a determinare un esito diverso; la semplice deduzione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie non integra il vizio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAmministratoriSindaci e revisoriImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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