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Ordinanza

Ordinanza n. 2788/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi all’esame di abilitazione alla professione di avvocato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo censure relative all’applicazione del criterio della motivazione mediante voto numerico, anche sotto il profilo della tenuta logica della motivazione, nonché una pretesa disparità di trattamento. Il testo non espone ulteriori dettagli sugli atti specificamente contestati né sulle articolazioni dei motivi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. A una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, le censure non sono risultate assistite da apprezzabili elementi di fondatezza. In particolare, la contestazione centrale riguardante la motivazione mediante voto numerico è stata ritenuta conforme al parametro normativo che disciplina l’esercizio del potere valutativo; i profili relativi alla disparità di trattamento non sono stati supportati da elementi obiettivamente significativi. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la contestazione del criterio della motivazione mediante voto numerico non evidenzia un apprezzabile fumus boni iuris quando tale criterio risulti conforme al parametro normativo che disciplina il potere valutativo della commissione d’esame.
  • Le censure relative alla disparità di trattamento, nella fase cautelare, devono essere supportate da elementi obiettivamente significativi; la loro mera prospettazione non è sufficiente a fondare l’accoglimento dell’appello cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelareAppello
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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