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Ordinanza

Ordinanza n. 941/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato -effettuata tramite kit postale con assicurata n. -OMISSIS-- notificato il 07.05.2026 dalla Questura di Como con protocollo CAT. A.-OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202602585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Como di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Questura di Como ha dichiarato irricevibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata tramite kit postale il 7 febbraio 2026. Il giudice ha rilevato che il precedente permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale era scaduto il 1° giugno 2023, senza tempestiva richiesta di rinnovo o conversione; che la Questura aveva successivamente rigettato, il 14 maggio 2025, un'istanza di permesso per lavoro autonomo, senza che tale provvedimento fosse stato impugnato; e che la nuova istanza non era corredata dal necessario visto d'ingresso previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, né da certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità, né dalla prova della disponibilità dei mezzi economici da parte del datore di lavoro dichiarato. La censura cautelare mirava quindi a ottenere la sospensione del decreto di irricevibilità, contestandone implicitamente la legittimità alla luce della pretesa al rilascio del titolo di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo il ricorso privo di sufficienti elementi di fondatezza. In particolare, ha considerato insussistenti i presupposti normativi per il rilascio del permesso di soggiorno, in ragione della scadenza non seguita da tempestivo rinnovo o conversione, del precedente diniego non impugnato e delle carenze documentali e sostanziali dell'istanza, tra cui l'assenza del visto d'ingresso richiesto per il lavoro subordinato e della documentazione relativa alla residenza, all'ospitalità e ai mezzi economici del datore di lavoro. È stata ritenuta corretta la dichiarazione di irricevibilità adottata dalla Questura. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della vicenda sostanziale. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata respinta per l'insufficiente fondatezza del ricorso.

  • art. 4 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato quale fondamento dei presupposti normativi necessari per il rilascio del titolo di soggiorno.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato quale disposizione che impone, per l'istanza relativa al lavoro subordinato, il necessario visto d'ingresso e fonda la valutazione negativa dell'istanza priva dei requisiti documentali indicati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando il ricorso non presenta sufficienti elementi di fondatezza in relazione alla mancanza dei presupposti normativi per il rilascio del titolo richiesto.
  • La scadenza di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, non seguita da tempestiva richiesta di rinnovo o conversione, costituisce elemento rilevante nella valutazione della fondatezza di una successiva istanza di soggiorno.
  • La mancata impugnazione di un precedente provvedimento di rigetto relativo a un'istanza di permesso di soggiorno è valutabile dal giudice cautelare nella verifica della fondatezza di una successiva richiesta di titolo.
  • L'istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere sostenuta dal necessario visto d'ingresso e dalla documentazione richiesta in ordine alla residenza o ospitalità e alla disponibilità dei mezzi economici del datore di lavoro; la loro mancanza può giustificare la dichiarazione di irricevibilità dell'istanza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelare

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