Sentenza n. 1693/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza n. -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS-dal Dirigente del Settore Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Asti, successivamente comunicata, con la quale è stata ordinata la demolizione di opere non autorizzate e ritenute abusive, - degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un fabbricato prefabbricato e di un container realizzati abusivamente su area già acquisita al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione e l'eccesso di potere, sostenendo che i manufatti fossero stati realizzati prima dell'entrata in vigore della l. 765/1967. Da tale asserita risalenza avrebbe fatto discendere sia l'assenza dell'obbligo di titolo edilizio sia la necessità di una motivazione rafforzata, fondata sulla comparazione tra interesse pubblico e affidamento privato maturato per il decorso del tempo. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 10 e 31 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 3 e 6 l.r. Piemonte 26/1993, sostenendo che le opere fossero assoggettabili, al più, a d.i.a. e che l'ordine di demolizione contrastasse con la disciplina regionale a tutela del nomadismo e della stanzialità delle popolazioni Rom e Sinti. In terzo luogo, ha contestato la rilevanza del vincolo paesaggistico, sostenendo che esso fosse successivo alla realizzazione delle opere e non potesse quindi incidere su manufatti preesistenti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla prima censura, ha richiamato i principi delle sentenze dell'Adunanza Plenaria nn. 8 e 9 del 2017, secondo cui l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto vincolato e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata, neppure se adottato a distanza di molto tempo. Non è quindi necessaria la comparazione con l'interesse privato e non è configurabile un legittimo affidamento alla conservazione dell'abuso. Il principio opera con maggiore rigore quando il manufatto insiste su suolo pubblico, essendo sufficiente la realizzazione abusiva per giustificare la misura prevista dall'art. 35 d.P.R. 380/2001. Inoltre, il ricorrente non ha provato la realizzazione ante 1° settembre 1967, limitandosi ad allegazioni generiche; la documentazione comunale ha anzi evidenziato che i manufatti oggetto dell'ordinanza non coincidevano con quelli rilevati in precedenza e dovevano quindi ritenersi successivi. Quanto alla seconda censura, il Collegio ha qualificato come nuova costruzione l'installazione di manufatti prefabbricati, roulotte, camper o strutture analoghe utilizzati per esigenze abitative o comunque non temporanee, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001. La precarietà va valutata secondo un criterio funzionale e non meramente strutturale: la smontabilità o la mancata infissione al suolo non escludono la necessità del titolo edilizio quando l'opera è destinata a un'utilizzazione stabile. Il richiamo alla tutela regionale delle popolazioni Rom e Sinti è stato ritenuto inconferente, poiché tale disciplina favorisce l'accesso alla casa nel rispetto delle regole edilizie comuni e non attribuisce il diritto di realizzare opere abusive. Quanto alla terza censura, il TAR ha rilevato che la preesistenza delle opere rispetto al vincolo paesaggistico non era stata provata ed era smentita dai sopralluoghi anteriori, nei quali i manufatti non risultavano presenti; essi erano dunque successivi al D.M. 1 agosto 1985. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990
Le garanzie di motivazione e partecipazione non impongono, in presenza di un ordine vincolato di demolizione, una motivazione rafforzata sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione costituisce una misura vincolata e doverosa in presenza dei presupposti dell'abuso edilizio; il decorso del tempo non crea un affidamento tutelabile alla conservazione dell'opera abusiva.
art. 35 d.P.R. 380/2001
La realizzazione di un manufatto abusivo su suolo pubblico giustifica la misura repressiva a tutela delle aree appartenenti a enti pubblici, senza necessità di accertare l'epoca di realizzazione.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
L'installazione di manufatti leggeri o prefabbricati destinati ad abitazione, deposito o altro uso non temporaneo integra una nuova costruzione, anche se non stabilmente infissa al suolo.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Le opere qualificabili come nuove costruzioni richiedono il permesso di costruire, non essendo sufficiente un titolo edilizio minore.
artt. 3 e 6 l.r. Piemonte 26/1993
La tutela del diritto al nomadismo e alla stanzialità delle popolazioni Rom e Sinti favorisce l'accesso alla casa nel rispetto della disciplina edilizia generale e non consente la realizzazione o il mantenimento di opere abusive.
art. 1 l. 431/1985
Il regime di tutela paesaggistica incide sulle opere realizzate successivamente all'apposizione del vincolo; nel caso concreto la successiva realizzazione dei manufatti è stata ritenuta provata.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Le opere realizzate in area sottoposta a tutela paesaggistica sono soggette al relativo regime autorizzatorio, quando risultino successive all'apposizione del vincolo.
art. 31 l. 1150/1942, come modificato dall'art. 10 l. 765/1967
L'obbligo generalizzato di licenza edilizia opera per gli interventi realizzati dopo l'entrata in vigore della modifica, indicata nella sentenza al 1° settembre 1967; chi invoca la preesistenza deve provarla.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione è stata irrogata dall'amministrazione, ma non è stata impugnata e non costituisce oggetto della decisione.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un provvedimento vincolato e non richiede, anche se adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'opera, una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata, né una comparazione con gli interessi privati coinvolti; il decorso del tempo non determina un legittimo affidamento alla conservazione dell'abuso.
- La realizzazione di un manufatto abusivo su suolo pubblico giustifica l'adozione della misura repressiva prevista dall'art. 35 d.P.R. 380/2001 senza necessità di accertare l'epoca di costruzione.
- Chi invoca l'esenzione dall'obbligo di titolo edilizio in ragione della realizzazione dell'opera anteriormente al 1° settembre 1967 deve fornire una prova concreta e non può fondarsi su mere allegazioni; in mancanza, l'amministrazione può legittimamente applicare la disciplina edilizia vigente.
- Un manufatto prefabbricato o leggero utilizzato come abitazione, deposito o ambiente di lavoro per esigenze non temporanee costituisce nuova costruzione, anche se smontabile o non stabilmente infisso al suolo; la precarietà si valuta secondo la destinazione funzionale oggettiva dell'opera.
- La disciplina regionale volta a favorire il nomadismo o la stanzialità di specifiche minoranze non deroga alle regole edilizie generali e non attribuisce il diritto di realizzare o mantenere opere abusive.
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