Cassazione Penale, Sentenza n. 10995/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro probatorio di ingente materiale pirotecnico sequestrato dalla Guardia di Finanza, contestando la carenza di motivazione e la violazione delle prescrizioni della precedente sentenza di annullamento della Cassazione. La ricorrente sosteneva che il materiale era legittimamente custodito in forza di un'autorizzazione prefettizia (per il deposito di Villapiana), che le operazioni contestate erano operate dal fratello e non dalla ricorrente, che la titolarità dell'abilitazione al maneggio non coincideva con l'esclusiva della vendita, che non vi era obbligo di annotazione immediata o di tenuta del registro in deposito e che il Tribunale non aveva spiegato perché fosse necessario sequestrare tutto il materiale rinvenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame, nel giudizio di rinvio, abbia adeguatamente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti in via astratta, indicandone gli elementi: ipotesi di due vendite illecite operate dal fratello, deposito non previsto nel titolo amministrativo (Corigliano Rossano) e necessità di accertare se tutto il materiale fosse soggetto a libera vendita per qualità o quantità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia risposto, anche globalmente, alle principali questioni difensive e che la motivazione non fosse carente o priva dei requisiti minimi. Ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
Rinvio al quadro normativo sul sequestro probatorio: il Tribunale doveva verificare il fumus commissi delicti e motivare la necessità del vincolo per consentire accertamenti ulteriori; la Corte ha ritenuto che tale obbligo fosse adempiuto.
Richiesta di adeguata descrizione dell'ipotesi accusatoria: la Corte ha ritenuto sufficiente la ricostruzione dell'accusa in sede di riesame ai fini della verifica del fumus, pur non essendo necessario un giudizio di merito.
Riguarda la motivazione del provvedimento: la Corte ha confermato che non è obbligatoria una confutazione puntuale di tutte le deduzioni difensive se queste risultano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Norma collegata alla confisca: la Corte ha richiamato la necessità, per prospettare confisca, di elementi che giustifichino il vincolo sul bene come corpo del reato, ma ha ritenuto qui fondata la necessità di accertamenti tecnici preliminari.
Norma procedurale connessa alle misure cautelari reali; la Corte ha valutato che il sequestro probatorio era giustificato per ulteriori indagini in ordine alla destinazione e tracciabilità del materiale.
Norma penale richiamata nell'imputazione relativa a violazioni in materia di esplosivi; la Corte ha ritenuto che dagli elementi investigativi potesse desumersi la configurabilità astratta del reato.
Ulteriore norma penale richiamata relativamente a condotte illecite con materiale esplodente; la sentenza riafferma che il riesame valuta la sola astratta idoneità degli elementi a giustificare ulteriori accertamenti.
art. 8 e 9 T.U.L.P.S.
Previsioni amministrative su detenzione e commercio di materiali esplodenti: la Corte ha considerato rilevante che l'autorizzazione prefettizia citata dalla difesa fosse limitata al deposito di Villapiana e non coprisse il sito di Corigliano Rossano.
art. 55 T.U.L.P.S.
Norma sull'obbligo di registrazione delle operazioni relative a esplosivi: la Corte ha ritenuto necessario accertare se le vendite contestate fossero sottratte agli obblighi di registrazione.
art. 97 e 98 Reg. T.U.L.P.S.
Regolamentazione attuativa del T.U.L.P.S. richiamata per le autorizzazioni e i requisiti di deposito: la Corte ha segnalato l'assenza del sito di Corigliano Rossano nell'ambito autorizzato.
art. 108 Reg. T.U.L.P.S.
Norma regolamentare connessa alle modalità di custodia e deposito: utilizzata per valutare la conformità del deposito rispetto al titolo amministrativo.
Richiamata nel quadro delle norme sui materiali esplodenti e armi; la motivazione giudiziale ha considerato anche le conseguenze penali e amministrative connesse alla detenzione e vendita di tali prodotti.
Massime di principio
- In sede di riesame del sequestro probatorio il giudice valuta il fumus commissi delicti in astratto, non pronunciandosi sul merito della colpevolezza, e può disporre il vincolo se necessario per acquisire prove non diversamente reperibili.
- La presenza di un'autorizzazione amministrativa non esclude automaticamente la possibilità di sequestro: bisogna verificare se l'autorizzazione copre il luogo, le quantità e le operazioni contestate.
- Il giudice non è tenuto a confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive; è sufficiente una motivazione logica e adeguata che prenda in considerazione i fatti decisivi e, implicitamente, escluda le argomentazioni incompatibili.
- Il sequestro di tutto il materiale può essere giustificato quando sia necessario accertare caratteristiche tecniche, tracciabilità o la sussistenza della libera vendita per qualità o quantità, nonché la corrispondenza tra titolo amministrativo e deposito.
- Quando l'azione contestata sembra essere stata posta in essere da un terzo (es. un familiare), è necessario che la difesa dimostri specificamente l'estraneità o l'assenza di concorso; altrimenti il giudice può ipotizzare responsabilità concorrente e disporre indagini sul materiale.
- In Cassazione il ricorso contro ordinanze su sequestro è ammissibile prevalentemente per violazione di legge o per vizi motivazionali gravi; la mera diversa valutazione degli elementi non basta a riformare il provvedimento.
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