Cassazione Penale, Sentenza n. 18289/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza del Tribunale di Rimini. L'unico motivo dedotto in Cassazione era che, essendo stata la motivazione della sentenza riservata per 90 giorni, quel termine, una volta computata la sospensione feriale prevista dalla legge n.742/1969, sarebbe venuto a scadenza il 22/09/2021 e quindi l'appello depositato doveva ritenersi tempestivo. Si deduceva falsa applicazione di legge e inosservanza delle norme processuali nella interpretazione del decorso del termine per proporre l'impugnazione (art. 585 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato che la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto intempestivo l'appello: il Tribunale aveva riservato 90 giorni per il deposito della motivazione; il termine per proporre l'appello (45 giorni ex art. 585 c.p.p.) è stato calcolato correttamente dalla Corte di Appello e l'atto di appello, depositato il 3 novembre 2021, era fuori termine. La Corte ha precisato che i termini relativi alla redazione e al deposito della sentenza non sono soggetti alla sospensione feriale prevista dalla legge n.742/1969 (anche dopo le modifiche del d.l. n.132/2014, conv. in legge n.162/2014). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies
Norma che identifica il reato per il quale l'imputato era stato condannato; non rilevante ai fini della questione sui termini di impugnazione, ma indicata nella sentenza di merito.
art. 585 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c) (richiamati nel procedimento)
Stabilisce i termini per proporre l'appello: il termine decorre dalla scadenza del termine concesso per il deposito della motivazione. La Corte ha interpretato che il calcolo del termine di impugnazione non subisce la sospensione feriale quando il termine derivante è relativo a un obbligo del giudice (deposito della sentenza).
legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
Regola la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale: la Corte ha ritenuto, richiamando giurisprudenza consolidata, che la sospensione riguarda soltanto i termini che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento e non i termini riferiti agli obblighi dei giudici (es. deposito della motivazione).
d.l. n. 132/2014, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162, art. 16
Ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni; la Corte ha precisato che tale modifica non ha fatto venire meno l'interpretazione secondo cui i termini per il deposito della sentenza non sono soggetti alla sospensione feriale prevista dalla legge n.742/1969.
Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017 (D'Arcangelo), Rv. 270586
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata per affermare il principio secondo cui la sospensione feriale opera solo sui termini che gravano sulle parti e non sugli obblighi dei giudici relativi alla redazione e al deposito delle sentenze.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Citata a supporto dell'orientamento secondo cui la disciplina della sospensione feriale deve essere applicata limitatamente ai termini che riguardano le parti.
Massime di principio
- La sospensione feriale prevista dalla legge n.742/1969 riguarda in via primaria i termini processuali che gravano sulle parti per il compimento di atti, non gli obblighi dei giudici come la redazione e il deposito della motivazione della sentenza.
- Quando il giudice riserva un termine per il deposito della motivazione, il computo del termine per proporre l'impugnazione decorre dalla scadenza di quel termine e normalmente non si sospende per le ferie; pertanto l'avvocato deve calcolare il termine di impugnazione senza applicare la sospensione feriale al periodo di riserva.
- Occorre verificare sempre se il termine dal quale decorre l'impugnazione sia riferibile a un atto delle parti o a un obbligo del giudice: la qualificazione è decisiva per capire se si applica la sospensione feriale.
- In caso di dubbio sul corretto computo del termine per impugnare, è prudente proporre il rimedio nei tempi più rapidi possibili o chiedere chiarimenti al giudice di merito; la tempestività dell'impugnazione è essenziale e l'errore di calcolo può determinare inammissibilità.
- Le modifiche normative (es. riduzione dei giorni di ferie dei magistrati) non hanno modificato l'orientamento giurisprudenziale che esclude la sospensione feriale per i termini connessi alla redazione/deposito delle sentenze.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18261/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18262/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18263/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18264/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18266/2023 del 03/05/2023
- Sentenza penale · 3 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18267/2023 del 03/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →