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Sentenza

Sentenza n. 3917/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del Decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del dipartimento salute, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Marche; - ove necessario, della comunicazione del 14 novembre 2022 di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata nel sito istituzionale della Regione Marche; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”.

Giustizia amministrativa202302553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti statali e regionali di attuazione del ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, compreso il decreto della Regione Marche di attribuzione degli oneri di ripiano

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto della Regione Marche che le attribuiva gli oneri derivanti dal superamento del tetto regionale di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento dei tetti, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, versando la quota ridotta del debito e chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La decisione

Il Tribunale ha escluso la cessazione della materia del contendere perché non risultava depositato l'attestato della Regione Marche che certificasse il tempestivo pagamento della quota ridotta, né risultava comunicazione regionale alla segreteria del TAR. Secondo il giudice, la fattispecie prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 è complessa e richiede cumulativamente il pagamento tempestivo da parte dell'impresa e l'accertamento del competente ente regionale o provinciale, pubblicato e comunicato al giudice. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente, l'adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie hanno evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché nessuna utilità residua avrebbe potuto derivare dalla decisione sul merito del ricorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia, delle sopravvenienze normative e della natura processuale dell'esito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e il ripiano del relativo superamento per gli anni 2015-2018.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ... versano ... la restante quota ... nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti ... L'integrale e tempestivo versamento ... estingue l'obbligazione ... Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento ... determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi ...

    La cessazione legale della materia del contendere richiede congiuntamente il tempestivo versamento della quota ridotta e l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma competente, con comunicazione al giudice.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    Il comportamento della parte e fatti sopravvenuti, quali l'adesione a una procedura transattiva o di definizione del debito, possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non ricorrono tutti i presupposti per la cessazione legale della materia del contendere.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice ha dato alle parti avviso della questione rilevante ai fini della definizione del giudizio durante l'udienza.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, nei giudizi relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici, presuppone cumulativamente il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell'impresa fornitrice e l'accertamento formale dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma competente, pubblicato e comunicato al giudice amministrativo.
  • L'adesione a una procedura normativa di definizione del debito e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche se non è perfezionata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è desumibile, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento processuale delle parti, quando il ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilità concreta dalla pronuncia di merito.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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