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Sentenza

Sentenza del 10/02/2021 n. 3233 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per IRES e IRAP relative agli anni 2005 e 2006, notificata a (---) s.r.l. in qualità di società "beneficiaria" di una scissione parziale e quindi ritenuta coobbligata in solido con la società scissa. La ricorrente contestava l'illegittimità della solidarietà illimitata, sostenendo che i debiti non erano stati assegnati alla beneficiaria né risultavano dal progetto di scissione o dal bilancio e che la cartella mancava di adeguata motivazione; denunciava inoltre vari vizi di procedimento nelle decisioni dei giudici di merito e in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili vari motivi per carenze di specificità e di corretto inquadramento delle censure ai sensi degli articoli 360 e 366 c.p.c. Sul punto sostanziale ha confermato il principio consolidato che, in caso di scissione parziale, le società partecipanti (beneficiarie e scissa) rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti tributari della scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione, salvo il diritto di regresso tra coobbligati. Ha quindi respinto il tentativo della ricorrente di limitare la responsabilità alle sole assegnazioni patrimoniali ricevute. La società ricorrente è stata condannata alle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate e di (---) s.p.a., nelle misure indicate in dispositivo.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 173, comma 13

    Stabilisce che per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi anteriori alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti all'operazione; questa disposizione introduce una disciplina fiscale speciale, più gravosa rispetto alla responsabilità per obbligazioni civili.

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 15, comma 2

    Conferma e interpreta sistematicamente la responsabilità illimitata e solidale delle società partecipanti alla scissione rispetto alle somme dovute per violazioni tributarie commesse dalla scissa.

  • Codice Civile, articolo 2506-bis e articolo 2506-quater

    Disciplinano la responsabilità delle partecipanti alla scissione per obbligazioni civili, prevedendo limiti diversi rispetto alla disciplina fiscale; la Cassazione ha distinto chiaramente la responsabilità civile (con limiti) da quella fiscale (illimitata).

  • Costituzione / Corte Costituzionale, sentenza n. 90 del 26 aprile 2018

    Ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sull'art.173 TUIR comma 13 e sull'art.15 D.Lgs.472/1997, affermando la legittimità del trattamento più gravoso riservato all'Erario per ragioni di tutela della riscossione e del pareggio di bilancio.

  • Codice di procedura civile, articolo 360 e articolo 366 c.p.c.

    Richiedono specificità e puntuale indicazione dei vizi nella impugnazione in Cassazione; motivi generici o non adeguatamente illustrati sono inammissibili.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater

    Prevede l'ulteriore contributo unificato in favore dello Stato nelle ipotesi indicate; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma.

Massime di principio

  • In caso di scissione parziale, le società beneficiarie possono essere chiamate a rispondere solidalmente e illimitatamente per i debiti tributari della società scissa relativi a periodi antecedenti all'operazione, indipendentemente dalla quota patrimoniale effettivamente ricevuta.
  • La disciplina fiscale sulla responsabilità derivante da scissione è speciale e più gravosa rispetto alla disciplina delle obbligazioni civili; la Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo questo trattamento differenziato.
  • Per sottrarsi alla responsabilità tributaria derivante dalla scissione, il contribuente deve fornire prove chiare e specifiche che il debito sia stato espressamente assegnato ad altra entità o che l'elemento passivo emergesse dal progetto o dal bilancio; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • In Cassazione ogni motivo deve essere formulato con precisione (art. 366 c.p.c.); censure vaghe, mancanti di puntuale esposizione e di indicazione della rubrica sono inammissibili.
  • Le obiezioni sulla presunta carenza di motivazione della cartella esattoriale devono essere tempestivamente e chiaramente dedotte nel giudizio di merito e reiterate in appello, altrimenti rischiano di essere dichiarate inammissibili in sede di legittimità.
  • Anche nel caso di responsabilità solidale illimitata, permane il diritto di regresso tra le società coobbligate: l'Amministrazione può agire indiscriminatamente contro ciascuna, ma la società che paga può rivalersi nei confronti delle altre partecipanti alla scissione.

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