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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44626/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia (02/11/2022) che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova, aveva confermato la responsabilità penale per omicidio stradale relativo al decesso di Anna Cibin e rideterminato la pena in mesi sei e 26 giorni dopo aver riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 comma 6 c.p. Il motivo unico dedotto contestava violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: si censurava l'individuazione delle regole cautelari violate (art. 141 C.d.S.), la sussistenza del nesso causale e il travisamento della prova circa la potenzialità salvifica di una manovra di emergenza o frenata. La difesa sosteneva che, in tarda sera, con fitta nebbia e strada non illuminata, non fosse prevedibile né esigibile alcuna manovra per evitare l'urto contro una massa scura sull'asfalto (il corpo della vittima disarcionata dalla bicicletta dopo un tamponamento da altro veicolo non identificato); inoltre si affermava che la velocità dell'imputato non era provata e che l'assenza di frenate non poteva essere interpretata come prova della velocità stessa. Si richiamavano i principi del nesso causale, della prevedibilità/evitabilità dell'evento e del principio in dubbio pro reo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche e, in ogni caso, attinenti alla ricostruzione della dinamica del sinistro e all'apprezzamento delle prove, materie riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità salvo vizi di motivazione macroscopici, non ravvisati. La Corte ha ritenuto la motivazione di merito sufficientemente puntuale e logicamente coerente: l'imputato procedeva in condizioni di fitta nebbia e scarsa visibilità senza adeguare la velocità, senza tentare frenata o manovra, fermandosi dopo circa 35 metri, e dunque la violazione delle norme sulla condotta stradale aveva concretizzato il rischio che si è poi verificato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 comma 6 cod. pen.

    La Corte d'appello ha applicato questa circostanza attenuante nella determinazione della pena (riduzione della pena inflitta in sede di giudizio abbreviato).

  • art. 141 comma 1,2,3 Codice della Strada

    Le norme richiamate disciplinano l'obbligo di adeguare la velocità alle condizioni ambientali e di mantenere il controllo del veicolo; la Corte ha ritenuto che la violazione di tali prescrizioni sia stata apprezzata come causa colposa concorsuale dell'evento.

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso per la formulazione del motivo unico; nella decisione si è ritenuto che le censure fossero generiche/aspecifiche ai sensi delle regole procedurali e dunque inammissibili.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina la ricostruzione dei fatti di merito: le questioni di dinamica e valutazione delle prove restano prerogativa del giudice di merito e possono essere sindacate in cassazione solo se emergono vizi di motivazione macroscopici.
  • Per affermare la responsabilità colposa in omicidio stradale è necessario dimostrare non solo la violazione di una regola cautelare, ma anche il nesso causale tra quella violazione e l'evento, con attenzione alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento ex ante (concretizzazione del rischio).
  • In condizioni di scarsa visibilità (nebbia, assenza di illuminazione pubblica) è generalmente esigibile l'adeguamento della velocità e la possibilità di arrestare il veicolo; il mancato adeguamento può integrare colpa quando concorre causalmente al sinistro.
  • L'assenza di manovre di frenata non prova da sola la velocità: è comunque necessario un apprezzamento probatorio complessivo per inferire la condotta negligente, e tale apprezzamento rimane materia di merito.
  • Motivi formulati in modo generico o come semplice richiesta di riconsiderazione della deduzione probatoria saranno dichiarati inammissibili in cassazione; è necessario indicare vizi di diritto o di motivazione evidenti e specifici.

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