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Ordinanza

Ordinanza n. 709/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per non idoneità psico-fisica, unitamente agli atti della Commissione medica e all’ammissione al corso degli altri candidati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, il provvedimento di esclusione dal concorso per l’assunzione di 46 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, fondato sul giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica. La non idoneità è stata ritenuta conseguente alla non conformità di parametri psico-fisici ai limiti previsti dall’art. 3 del d.P.R. n. 207 del 2015, richiamato dal bando. Dal testo risultano divergenze tra i parametri antropometrici rilevati dalla Commissione, in particolare la statura e la percentuale di massa grassa, e i valori emergenti da ulteriori accertamenti sanitari prodotti dal ricorrente. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti relativi alla nomina della Commissione medica, alla convocazione e riconvocazione agli accertamenti, ai giudizi di non idoneità e ai provvedimenti di presa d’atto e di ammissione al corso, nella parte in cui il ricorrente non è stato incluso.

La decisione

Il TAR non ha definito né l’istanza cautelare né il merito, ritenendo che le divergenze documentali sui parametri antropometrici impedissero allo stato una valutazione definitiva e rendessero necessario un accertamento tecnico. Ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione affidata al Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, con facoltà di delega a personale medico specializzato. La verificazione dovrà misurare la statura secondo metodologie medico-legali correnti, determinare la percentuale di massa grassa mediante bioimpedenziometria o altra metodica scientificamente validata, verificare la conformità dei valori ai limiti dell’art. 3 del d.P.R. n. 207 del 2015 e fornire ogni ulteriore elemento tecnico utile alla valutazione dell’idoneità psico-fisica. Le operazioni dovranno svolgersi nel contraddittorio tra le parti, con conclusione entro il 30 aprile 2026 e deposito della relazione entro il 15 maggio 2026. Poiché l’eventuale accoglimento potrebbe incidere sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, assegnando al ricorrente 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 9 luglio 2026, con riserva di ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. n. 207/2015

    La disposizione, richiamata dal bando, individua i limiti dei requisiti psico-fisici rilevanti per l’accesso al Corpo forestale; la sua applicazione concreta richiede la verifica tecnica dei parametri antropometrici del candidato.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica, affidandola a un organismo o soggetto qualificato, quando l’accertamento di fatti tecnici sia necessario per decidere la controversia.

  • art. 49 c.p.a.

    Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati quando l’eventuale accoglimento del ricorso possa incidere sulle loro posizioni.

Massime di principio

  • Quando la legittimità dell’esclusione da una procedura concorsuale per non idoneità psico-fisica dipende da parametri tecnici contestati e la documentazione prodotta dalle parti presenta valori divergenti, il giudice può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. prima di decidere sulla cautela e sul merito.
  • La verificazione relativa all’idoneità psico-fisica deve indicare le metodologie tecniche di rilevazione, verificare i valori riscontrati rispetto ai limiti normativi applicabili e svolgersi nel contraddittorio tra le parti, tenendo conto della documentazione acquisita nel processo.
  • Se l’eventuale annullamento dell’esclusione di un candidato può incidere sulla posizione dei candidati utilmente collocati in graduatoria, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali controinteressati ai sensi dell’art. 49 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

Testo integrale

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