Cassazione Civile, Ordinanza n. 21508/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite origina da una domanda di rilascio di un fondo rustico sito nel Comune di Marino, proposta da una società che si assumeva proprietaria del bene in base a un atto di acquisto del 23 dicembre 2002. Il Tribunale e poi la Corte d'appello di Roma hanno accolto la domanda, ritenendo che l'occupante e gli altri convenuti non avessero dato prova di un possesso utile all'usucapione, essendo emerso invece che il terreno era nella disponibilità dei danti causa tramite contratti di affitto e che non era stata provata alcuna interversione della detenzione in possesso. Successivamente la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'occupante, osservando che, in presenza di eccezione riconvenzionale di usucapione, l'onere probatorio dell'attore in rivendicazione si attenua e che la sentenza di merito aveva correttamente applicato tale regola, valorizzando il titolo di acquisto della società. Con il presente ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., la ricorrente deduce due asseriti errori revocatori: primo, la Corte di cassazione avrebbe erroneamente applicato il principio sull'attenuazione dell'onere della prova nella rivendica, presupponendo la mancata contestazione del titolo dell'attrice, mentre la ricorrente aveva fatto valere un possesso anteriore e autonomo rispetto ai titoli dell'altra parte; secondo, la Corte avrebbe male individuato la ratio decidendi della sentenza d'appello, attribuendo alla ricorrente la qualità di affittuaria del fondo, laddove i contratti di affitto riguardavano solo i danti causa di altri occupanti. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto; gli altri intimati non si sono costituiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva immediatamente desumibile dagli atti e dalla sentenza, senza necessità di valutazioni o ricostruzioni interpretative; nel caso di specie, invece, le censure miravano a contestare l'esatta portata giuridica dei principi richiamati e la lettura della motivazione della sentenza impugnata, cioè errori di giudizio e non di fatto. Quanto al primo motivo, la doglianza implicava una diversa ricostruzione logico-giuridica del rapporto tra eccezione di usucapione e onere probatorio nella rivendicazione, sicché non poteva rientrare nell'art. 391-bis c.p.c. Quanto al secondo, la censura investiva la valutazione del contenuto degli atti e della motivazione della sentenza di merito, anche questa estranea all'errore revocatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Il rimedio revocatorio contro le sentenze della Corte di cassazione è esperibile solo per errore di fatto nei limiti rigorosi previsti dalla norma; non può essere utilizzato per contestare errori di giudizio o di diritto.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio rilevante è quello di fatto, consistente in una falsa percezione del contenuto degli atti o della sentenza, non la loro valutazione giuridica.
art. 948 c.c.
In tema di rivendicazione, il titolare deve provare il proprio diritto di proprietà; l'onere probatorio può risultare attenuato quando il convenuto non contesti il titolo dell'attore o dei suoi danti causa e proponga eccezione riconvenzionale di usucapione.
art. 2697 c.c.
La Corte richiama la regola generale sull'onere della prova, applicandola nel senso che il rivendicante deve fornire la prova del proprio acquisto, ma con possibile attenuazione nei casi evidenziati dalla giurisprudenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui rinvia il comma 1-quater per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando il contrasto tra decisione e atti processuali emerga in modo immediato e obiettivo, senza passare attraverso apprezzamenti interpretativi o valutazioni giuridiche.
- Non integra errore revocatorio la critica all'interpretazione della Corte circa la portata di una norma o di un principio giurisprudenziale: tali censure appartengono all'errore di diritto o di giudizio.
- Non integra errore revocatorio la contestazione della lettura della motivazione della sentenza di merito o del contenuto degli atti di parte, trattandosi di valutazione e non di mera percezione fattuale.
- Nell'azione di rivendicazione, la mancata contestazione del titolo dell'attore o dei suoi danti causa, unitamente all'eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto, può attenuare l'onere probatorio del rivendicante, consentendogli di assolverlo mediante la prova di un valido titolo di acquisto.
- La detenzione del bene in forza di contratti di affitto esclude, di regola, il possesso utile ai fini dell'usucapione finché non sia provato un atto di interversione della detenzione in possesso.
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