Sentenza del 16/09/2016 n. 18228 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta Banco San Paolo IMI S.p.A. sulle somme percepite negli anni 2002-2006, sostenendo che tali prestazioni dovessero essere assoggettate a tassazione separata, con l'ulteriore agevolazione prevista per gli incentivi all'esodo dall'art. 19, comma 4-bis, T.U.I.R. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la tempestività delle istanze, sostenendo che il termine di decadenza di 48 mesi decorresse dalla data delle singole ritenute e non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 gennaio 2008, che aveva riconosciuto la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di incentivi all'esodo. L'Agenzia ha inoltre dedotto che il rimborso, ove spettante, dovesse essere limitato alla differenza tra l'imposta trattenuta e quella dovuta secondo la tassazione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale. Ha stabilito che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorre, per il percipiente, dalla data in cui la ritenuta è stata operata, anche quando il diritto al rimborso dipenda dalla successiva dichiarazione di incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea. La pronuncia della Corte di giustizia non sposta il dies a quo e non riapre i rapporti ormai esauriti. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che dovrà verificare, per ciascuna ritenuta, se l'istanza sia stata presentata entro 48 mesi. Il rilievo dell'Agenzia relativo ai limiti quantitativi del rimborso per l'anno 2006 è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Il termine per chiedere il rimborso decorre dalla "data del versamento" o, per il percipiente, dalla "data in cui la ritenuta è stata operata".
La norma si applica in via generale alle richieste di rimborso di imposte sui redditi e comprende anche le ritenute subite dal contribuente. Il termine è di 48 mesi e decorre dalla singola ritenuta, non dalla successiva pronuncia giudiziale che chiarisca l'illegittimità o l'incompatibilità della tassazione applicata.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17
Prevede il regime della tassazione separata per determinate somme, tra cui le prestazioni collegate alla cessazione del rapporto di lavoro o assimilabili agli incentivi all'esodo.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 19, comma 4-bis
Prevede un'agevolazione fiscale per determinati incentivi all'esodo, applicabile secondo i principi di parità di trattamento tra lavoratori uomini e donne affermati in sede europea.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Costituisce la disciplina residuale per le domande di rimborso quando non siano previsti termini specifici dalla legge tributaria.
Codice civile, art. 2935
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il principio è riferibile anche alla decadenza e riguarda la possibilità legale di agire. La mera difficoltà pratica o l'ignoranza del contribuente, compresa l'incertezza derivante da una norma nazionale incompatibile con il diritto europeo, non sospende normalmente il decorso del termine.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ha esaminato il ricorso dell'Agenzia sotto tale profilo e ha ritenuto fondata la censura sulla decorrenza del termine decadenziale.
Corte di giustizia dell'Unione europea, ordinanza del 16 gennaio 2008
Ha riconosciuto il diritto dei lavoratori uomini a beneficiare, alle medesime condizioni delle lavoratrici, del trattamento fiscale agevolato previsto per gli incentivi all'esodo. Tuttavia, secondo la Cassazione, tale pronuncia non riapre i rapporti tributari già esauriti né modifica retroattivamente il termine per chiedere il rimborso.
Massime di principio
- Quando una richiesta di rimborso fiscale è soggetta a un termine decadenziale specifico, il termine decorre normalmente dal versamento o dalla ritenuta, non dalla successiva sentenza o pronuncia amministrativa che riconosca l'erroneità della tassazione.
- Una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea può chiarire l'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto europeo, ma non riapre automaticamente i rapporti tributari ormai definiti né sospende i termini già maturati.
- Per evitare la decadenza, l'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto per ciascuna singola ritenuta; è quindi necessario ricostruire puntualmente date delle trattenute e date delle richieste.
- Il termine può decorrere da un momento successivo solo quando il diritto al rimborso dipenda da una successiva determinazione definitiva dell'obbligazione, come nel caso di acconti provvisori risultati eccedenti rispetto al saldo. Non è così quando la ritenuta era già indebita o eccessiva al momento dell'effettuazione.
- Il rimborso non coincide necessariamente con l'intero importo trattenuto: ove la pretesa sia fondata, deve essere riconosciuta soltanto la differenza tra l'imposta effettivamente trattenuta e quella dovuta secondo il corretto regime fiscale.
- Le censure proposte in cassazione devono essere specifiche, riferite a un preciso motivo previsto dalla legge e autosufficienti, con indicazione degli atti e degli elementi necessari per verificare l'errore denunciato.
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