Cassazione Penale, Sentenza n. 38971/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna pronunciata in giudizio abbreviato per più capi d'imputazione (tra cui art. 628 c.p., art. 582 e 585 c.p., art. 337 c.p.). Primo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge, con la doglianza che l'individuazione fotografica e le immagini di videosorveglianza non sarebbero sufficienti o univoche per affermare la responsabilità; secondo motivo: censura di illegittimità costituzionale dell'art. 95 del d.lgs. n.150/2022, con riferimento all'impossibilità oggettiva di chiedere la sostituzione della pena detentiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati e/o aspecifici. Il primo motivo è stato ritenuto generico e meramente rivolto a un nuovo esame del merito, senza convincere la corte che aveva adeguatamente motivato il riconoscimento del ricorrente sulla base degli atti del fascicolo relativi al giudizio abbreviato (tra cui verbali di individuazione, fotografie e video). La Corte ha richiamato la legittimità dell'utilizzazione, nel giudizio abbreviato, di atti contenuti nel fascicolo e di individuazioni effettuate dalla polizia giudiziaria anche senza formale delega del P.M. Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato/rilevante, anche alla luce della situazione procedurale alla data del 30/12/2022. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma che disciplina la rapina; richiamata quale fattispecie addebitata al ricorrente nei capi di imputazione.
art. 582 e art. 585 cod. pen.
Norme relative al furto e alle sue aggravanti, richiamate nel capo di imputazione (direttamente connesse ai fatti contestati).
art. 337 cod. pen.
Norma richiamata come uno dei reati contestati al ricorrente (ostacolo a pubblico ufficiale o similare, a seconda del testo normativo applicabile).
art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen.
Interpretazione operata dalla Corte: nel giudizio abbreviato il giudice può utilizzare, ai fini della decisione, gli atti contenuti nel fascicolo previsto dall'art. 416, comma 2, ivi comprese le individuazioni e la documentazione di indagine.
art. 416, comma 2 cod. proc. pen.
Definisce il contenuto del fascicolo per il dibattimento; la Corte ha fatto riferimento a tale fascicolo come fonte legittima degli atti utilizzati nel giudizio abbreviato.
art. 361 cod. proc. pen.
Norma che consente l'attività di individuazione da parte del pubblico ministero; la Corte ha richiamato che analoghe individuazioni possono essere usate anche se eseguite dalla polizia giudiziaria.
artt. 55 e 348 cod. proc. pen.
Richiamati nel senso del principio di atipicità degli atti della polizia giudiziaria: la PG può compiere indagini di propria iniziativa anche in assenza di formale delega del P.M., e tali atti possono essere utilizzati nel processo.
art. 95 d.lgs. n.150/2022
Norma oggetto della censura costituzionale del ricorrente (riguardante la sostituibilità della pena detentiva); la Corte ha ritenuto la questione generica e comunque non rilevante nel caso concreto, anche per ragioni temporali relative alla pendency del procedimento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla motivazione del ricorso: la Corte riporta i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato il giudice può utilizzare, ai fini decisori, gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento (art. 416 c.2) e le individuazioni fotografiche o i verbali della polizia giudiziaria, anche se effettuati senza formale delega del pubblico ministero.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi in modo concreto con la motivazione di merito: argomentazioni generiche o meri inviti a rivedere il giudizio di fatto sono inammissibili.
- Le attività investigative della polizia giudiziaria sono ammissibili come prova nel giudizio abbreviato in virtù del principio di atipicità degli atti di PG; l'assenza di una formale delega del P.M. non ne impedisce automaticamente l'utilizzazione.
- Le questioni di incostituzionalità o di illegittimità di norme processuali richiedono una formulazione precisa e la dimostrazione della rilevanza processuale; inoltre l'applicabilità di riforme procedurali dipende dalla situazione temporale del procedimento (data di pendenza).
- La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda/cassa delle ammende.
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