Sentenza n. 7514/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 20 novembre 2024, n. 9333, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 9333 del 20 novembre 2024, che aveva confermato con diversa motivazione la declaratoria di inammissibilità per carenza di legittimazione a ricorrere contro il diniego risarcitorio e la delibera ARERA
Esito
Favorevole al resistente (autorità di regolazione e distributore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cessionaria ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 9333/2024, deducendo un errore di fatto revocatorio. La sentenza avrebbe erroneamente affermato che il rogito del 1° agosto 2019, stipulato con la curatela del Fallimento Esperia, non trasferiva l’azione risarcitoria per i danni che la società fallita assumeva causati dalla deliberazione AEEGSI n. 268/2015/R/eel, già annullata, e dai costi che ne sarebbero derivati. La ricorrente sosteneva che il rogito, includendo tra i beni ceduti le posizioni processuali nei giudizi amministrativi riassunti dalla curatela, con i diritti conseguenti, comprendesse anche la pretesa risarcitoria. Nel giudizio originario erano state proposte una domanda di risarcimento e, con motivi aggiunti, l’impugnazione della delibera ARERA n. 32/2021/R/eel. ARERA ed E-Distribuzione hanno eccepito l’irricevibilità per tardività e, in subordine, l’inammissibilità della revocazione.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato irricevibile perché tardivo. La controversia originaria era soggetta al rito abbreviato ai sensi degli artt. 119, comma 1, lett. b), e 32 c.p.a.; in forza dell’art. 119, comma 7, c.p.a., tale rito si applicava anche alla revocazione. Ne conseguiva il dimezzamento del termine ordinario: non essendo stata notificata la sentenza del 20 novembre 2024, questa doveva essere impugnata entro il 20 febbraio 2025, mentre la notificazione del ricorso è avvenuta il 20 maggio 2025. Il Collegio ha aggiunto che, comunque, la censura sarebbe stata inammissibile: la contestazione della lettura del rogito e del disciplinare di gara presupposto investiva l’attività valutativa e interpretativa svolta dal giudice, non un errore meramente percettivo revocatorio. Le ulteriori questioni sono state assorbite. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese ad ARERA e a E-Distribuzione, liquidate per ciascuna in € 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il rito abbreviato che ha trovato applicazione al giudizio di appello - come è precisato nella stessa sentenza n. 9333/2024 - in forza del combinato disposto degli artt. 119, co. 1, lett. b), e 32 c.p.a. (avendo avuto la controversia ad oggetto, oltre alla domanda risarcitoria, anche quella di annullamento della delibera ARERA n. 32/2021/E/eel), trova applicazione pure all’odierno giudizio per revocazione.
La contestuale presenza, nel giudizio originario, di una domanda di annullamento relativa alla delibera ARERA determina l’applicazione del rito abbreviato, che si estende anche al giudizio di revocazione.
art. 32 c.p.a.
Il rito abbreviato che ha trovato applicazione al giudizio di appello - come è precisato nella stessa sentenza n. 9333/2024 - in forza del combinato disposto degli artt. 119, co. 1, lett. b), e 32 c.p.a. (avendo avuto la controversia ad oggetto, oltre alla domanda risarcitoria, anche quella di annullamento della delibera ARERA n. 32/2021/E/eel), trova applicazione pure all’odierno giudizio per revocazione.
Nel caso deciso, la controversia comprendeva domande di annullamento e risarcimento; il rito abbreviato individuato attraverso il combinato disposto con l’art. 119 c.p.a. si applicava anche alla revocazione.
art. 119, comma 7, c.p.a.
Ciò in virtù di quanto stabilito dall’art. 119, co. 7, c.p.a. in materia di rito abbreviato comune a determinate materie, in base al quale «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo» (v. anche Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2023, n. 8487, in generale sul tema dell’applicabilità, in sede di revocazione, del rito stabilito per il processo a quo).
Le disposizioni del rito abbreviato si applicano anche al giudizio di revocazione quando il processo a quo era assoggettato a tale rito.
art. 92 c.p.a.
Pertanto, l’ordinario termine di impugnazione per la revocazione ordinaria, stabilito in sessanta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in difetto della notificazione della sentenza, in sei mesi dalla sua pubblicazione (art. 92 c.p.a.), nel caso di specie risulta essere dimezzato, sicché la sentenza revocanda, pubblicata il 20 novembre 2024 e non notificata, andava impugnata entro il 20 febbraio 2025.
Il termine ordinario per proporre revocazione è soggetto al dimezzamento quando al giudizio si applica il rito abbreviato; in assenza di notificazione, nel caso concreto il termine decorrente dalla pubblicazione scadeva il 20 febbraio 2025.
Massime di principio
- Quando il giudizio originario è assoggettato al rito abbreviato, le relative disposizioni si applicano anche al giudizio per revocazione ai sensi dell’art. 119, comma 7, c.p.a.; di conseguenza, il termine per impugnare previsto dall’art. 92 c.p.a. è dimezzato.
- Non integra errore di fatto revocatorio la contestazione dell’interpretazione o della valutazione di un atto negoziale e della documentazione acquisita, quando la sentenza abbia esaminato criticamente tali elementi e abbia motivato la propria conclusione: si tratta di un eventuale errore di giudizio, non censurabile con la revocazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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