Cassazione Civile, Ordinanza n. 07752/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società esercente attività di costruzione di edifici aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2003, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori IRPEG, IRAP e IVA in relazione a una cessione immobiliare del 14 febbraio 2003. L'immobile era stato acquistato nel luglio 2002 a un prezzo superiore rispetto a quello di cessione; la società aveva esposto una minusvalenza poi disconosciuta dall'Ufficio, che riteneva l'operazione antieconomica e posta in essere tra soggetti legati da rapporti di partecipazione societaria. La CTR aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente, ritenendo il prezzo di vendita sostanzialmente allineato al mercato sulla base di una perizia e determinando la plus/minusvalenza con riferimento a tale valore di perizia. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme fiscali sulla determinazione delle plus/minusvalenze e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la minusvalenza doveva essere calcolata tra costo storico rettificato e corrispettivo effettivo, non sul valore normale/perizia, e che la CTR aveva errato anche nel riparto dell'onere della prova, dato il carattere antieconomico dell'operazione; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per grave illogicità, per avere il giudice di merito ritenuto l'operazione antieconomica ma poi valorizzato la compatibilità del prezzo con la perizia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo la nullità della sentenza perché il percorso argomentativo, pur sintetico, era comprensibile. Ha invece accolto il primo motivo: ha affermato che, per l'anno d'imposta 2003, la minusvalenza su beni d'impresa va determinata secondo i criteri fiscali previsti dalle norme sul reddito d'impresa, cioè come differenza tra costo originario non ammortizzato (o rettificato) e corrispettivo conseguito, e non mediante confronto con il valore normale o con il valore di perizia. Ha inoltre rilevato che, in presenza di operazioni tra parti correlate e di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, l'Amministrazione può procedere a rettifica induttiva sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, gravando sul contribuente l'onere di fornire prova contraria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla determinazione della minusvalenza e al riparto dell'onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza per asserita illogicità manifesta.
art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come disposizione analoga alla disciplina del TUIR per affermare che la plusvalenza è data dalla differenza tra corrispettivo conseguito e costo non ammortizzato.
art. 86 TUIR
richiamato in via analogica come disciplina attuale della plusvalenza da cessione di beni relativi all'impresa.
art. 66, primo comma, TUIR
richiamato per affermare che le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri delle plusvalenze e sono deducibili se realizzate secondo legge.
art. 101 TUIR
richiamato in via corrispondente alla disciplina attuale delle minusvalenze.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente all'Amministrazione di desumere induttivamente il reddito quando la contabilità, pur formalmente regolare, sia intrinsecamente inattendibile per antieconomicità.
art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per il potere di accertamento induttivo in materia IVA sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni quando l'Ufficio contesta l'antieconomicità dell'operazione.
Massime di principio
- La minusvalenza derivante dalla cessione di un bene relativo all'impresa va determinata in base al criterio legale del costo storico non ammortizzato rettificato meno corrispettivo effettivamente conseguito, non già mediante riferimento al valore normale del bene o a stime di mercato, salvo diversa previsione normativa.
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta l'antieconomicità di un'operazione inserita in un contesto di parti correlate, può procedere a rettifica induttiva anche in presenza di contabilità formalmente regolare, purché fondi l'accertamento su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
- In caso di contestazione dell'antieconomicità, il contribuente è gravato dall'onere di fornire la prova contraria e di dimostrare la correttezza economica e fiscale dell'operazione.
- La nullità della sentenza per motivazione meramente apparente o illogicità radicale ricorre solo quando manchi del tutto il percorso logico-giuridico della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a escluderla.
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