Cassazione Civile, Ordinanza n. 17125/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il tribunale aveva inizialmente revocato il decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di somme dovute in relazione a due rapporti bancari, uno per anticipazioni su conto corrente e uno per finanziamento. In appello, la banca aveva ottenuto riforma della decisione e condanna del debitore al pagamento delle somme ingiunte, sul presupposto che la documentazione prodotta fosse sufficiente a dimostrare sia l’esistenza del contratto di conto corrente sia il collegamento delle anticipazioni al rapporto principale. Il ricorrente ha proposto un unico motivo per cassazione deducendo nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 117 T.U.B. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato un documento come contratto di conto corrente, quando in realtà riguardava solo l’adesione a un progetto business e il rilascio di una carta di debito con servizi accessori, privo di condizioni economiche sui tassi; inoltre ha censurato la qualificazione dell’altro rapporto come mero conto di servizio, lamentando che la validità del rapporto avrebbe dovuto essere provata con la produzione del contratto scritto e che la Corte avesse deciso su prove mai realmente offerte, incorrendo in un errore di percezione del contenuto documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge processuale e come errore percettivo, fosse in realtà carente sul piano dell’autosufficienza perché il ricorrente non aveva trascritto il contenuto del documento contestato né indicato con precisione dove esso fosse rinvenibile negli atti. Inoltre, la censura relativa alla mancanza di condizioni economiche nel documento è stata qualificata come contestazione di valutazione della prova e non come errore di percezione, quindi non deducibile in cassazione. La Corte ha anche osservato che, quanto al secondo rapporto, la decisività del vizio invocato mancava perché la Corte territoriale aveva accertato che le anticipazioni su fatture erano state eseguite sul conto ordinario documentalmente provato e accettate con sottoscrizione del debitore. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza o del procedimento può essere dedotta solo nei limiti del vizio processuale effettivamente configurabile; non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Quando il ricorso si fonda su documenti o atti processuali, il ricorrente deve specificarli adeguatamente, trascriverne il contenuto rilevante o riassumerlo in modo completo e indicarne la collocazione; in difetto il ricorso è inammissibile.
art. 115 c.p.c.
La censura relativa all’uso delle prove non può tradursi in una semplice contestazione della valutazione compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non integra di per sé un motivo di ricorso per cassazione.
art. 117 T.U.B.
La forma scritta richiesta per i contratti bancari è richiamata come parametro della prova del rapporto, ma la doglianza sul punto è stata respinta per carenze del ricorso e per difetto di decisività.
art. 2697 c.c.
Il ricorrente invocava il riparto dell’onere probatorio, ma la Corte ha escluso che vi fosse una sua violazione in termini utilmente censurabili in cassazione, essendo la questione incentrata sulla valutazione delle prove.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri l’erronea percezione del contenuto di un documento è necessario trascrivere o comunque riportare in modo completo il documento rilevante e indicarne con precisione la collocazione processuale; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
- La denuncia di un errore di valutazione della prova non è confondibile con un errore di percezione del suo contenuto: la prima attiene al merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo i limiti dell’anomalia motivazionale radicale.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, poiché il cattivo apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non integra, di regola, un vizio denunciabile in cassazione.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su documenti ritualmente prodotti e su sottoscrizioni che attestano l’accettazione delle condizioni del rapporto, la censura che neghi la prova del rapporto deve confrontarsi con tali accertamenti e dimostrarne specificamente l’erroneità; altrimenti manca decisività al motivo.
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