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Sentenza

Sentenza n. 361/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 497/2025 emessa in data 31 gennaio 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nonché al rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/2025, ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500 previsto per la carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione dei docenti, condannando il Ministero all'adempimento e al rimborso delle spese legali. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata al Ministero. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza e che il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era stato notificato al Ministero. Ha ritenuto quindi integrati i presupposti dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza, compreso il rimborso delle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario intervenga su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e concluda l'incarico entro i successivi centoventi giorni. Ha riconosciuto anche la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'adempimento dell'Amministrazione o al trasferimento effettivo del potere al commissario. L'astreinte è stata parametrata, per ogni giorno di ritardo, al saggio degli interessi legali applicato alla somma liquidata nei provvedimenti da eseguire, comprensiva del capitale e delle spese di giudizio, ma non degli interessi maturati, dell'IVA, del contributo previdenziale e di altri contributi. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico relativo alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti insieme alla definitività e alla notificazione della sentenza posta in esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    "salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza, aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali."

    Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme, la penalità di mora può essere fissata, su richiesta, per ogni giorno di ritardo; essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo del giudice ordinario è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione obbligata e permane l'inadempimento dell'amministrazione.
  • In caso di mancata esecuzione di una pronuncia che impone il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e termina con l'adempimento dell'amministrazione o con l'effettivo trasferimento del potere al commissario ad acta.
  • La penalità di mora può essere determinata, per ogni giorno di ritardo, in misura pari al saggio degli interessi legali applicato alla somma dovuta; la base di calcolo comprende il capitale e le spese di giudizio, ma esclude gli interessi già maturati, l'IVA, il contributo previdenziale e gli altri contributi.
  • Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'incarico commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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