Sentenza n. 639/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’accertamento per quanto riguarda il ricorso originario: dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Vibo Valentia in relazione ad istanza di rinnovo del porto d’armi ad uso difesa personale nonché per il risarcimento danni cagionati in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; per quel che attiene il ricorso per motivi aggiunti: per l’annullamento del decreto Prefettizio n. -OMISSIS- del 5.5.2025 con il quale è stata respinta l’istanza presentata in data 11.07.2024 tendente al “rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui l’informativa n. -OMISSIS- del 9.9.2022 e la nota Comando Carabinieri n. -OMISSIS---OMISSIS-/2024, nonché ogni ulteriore attività istruttoria cui è riferimento nel provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, preceduto da silenzio sull'istanza di rinnovo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già titolare dal 2018 di una licenza di porto d'armi per difesa personale ottenuta dopo un attentato, impugnava inizialmente il silenzio serbato dalla Prefettura sull'istanza di rinnovo, chiedendo anche il risarcimento del danno da ritardo. Nelle more, l'Amministrazione adottava un diniego espresso, sicché il giudizio sul silenzio era stato definito con sentenza non definitiva per parziale cessazione della materia del contendere. Con motivi aggiunti il ricorrente impugnava il diniego, deducendo: violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, per omessa considerazione delle osservazioni procedimentali; violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e sviamento, perché il provvedimento sarebbe stato adottato oltre il termine di trenta giorni e si sarebbe fondato su un'informativa già esaminata in un precedente giudizio, oltre che su un'istruttoria parziale; violazione dell'art. 42 TULPS, dell'art. 4 l. 110/1975 e dell'art. 88, comma 2, lett. f), c.p.a., nonché erroneità dei presupposti, della motivazione e dell'istruttoria, sviamento, illogicità, contraddittorietà ed errore procedimentale. Il diniego si fondava su elementi relativi alla presunta propensione alla conflittualità del richiedente, a vicende giudiziarie connesse all'esercizio delle sue funzioni e alla mancanza di un attuale e concreto bisogno dell'arma: l'attentato del 2018 risultava ormai risalente e non erano intervenuti ulteriori episodi intimidatori o lesivi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l'art. 10-bis l. 241/1990 non impone una confutazione analitica di ogni deduzione, essendo sufficiente che la motivazione dimostri la valutazione complessiva delle osservazioni e renda percepibili le ragioni del loro mancato accoglimento. Nel caso concreto, il diniego aveva esaminato le osservazioni, ritenendo che gli elementi dedotti non superassero la valutazione negativa sull'affidabilità e sul bisogno dell'arma. Gli ulteriori motivi sono stati esaminati congiuntamente e respinti. Il porto d'armi costituisce una deroga al generale divieto di portare armi e non un diritto assoluto; per la pistola ad uso difesa personale occorrono cumulativamente l'affidabilità soggettiva e il dimostrato bisogno dell'arma. L'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta illogicità e al palese travisamento dei fatti. Il diniego era sostenuto da ulteriori episodi di violenza e da vicende giudiziarie, valutabili anche indipendentemente dall'esito dei relativi procedimenti penali e dal successivo ritiro di una denuncia. In ogni caso, è risultata decisiva la mancanza di un bisogno concreto e attuale: l'attentato del 2018, pur seguito da un procedimento penale ancora pendente, era troppo risalente e non era stato seguito da ulteriori episodi intimidatori o lesivi. Il precedente rinnovo disposto in esecuzione di una decisione cautelare non vincolava l'Amministrazione, che poteva procedere a una nuova valutazione complessiva riferita al momento della decisione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento finale deve rendere percepibili le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni procedimentali, ma non è necessaria la confutazione puntuale di ogni singola deduzione, quando emerga una valutazione complessiva delle osservazioni.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego è sufficiente quando espone le ragioni della decisione e consente di comprendere la valutazione negativa dell'Amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
Il termine di conclusione del procedimento è stato invocato dal ricorrente, ma la censura non ha condotto all'annullamento del diniego.
art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Per la licenza di porto di pistola per difesa personale è richiesto, oltre all'affidabilità e alla buona condotta, un dimostrato bisogno dell'arma, concreto e attuale.
artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Il rilascio o rinnovo presuppone l'assenza di un pericolo di abuso delle armi e consente una valutazione discrezionale dell'affidabilità del richiedente.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110
Il porto d'armi costituisce una deroga al generale divieto di portare armi.
art. 88, comma 2, lett. f), c.p.a.
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente, ma il motivo fondato su di essa è stato respinto.
art. 699 c.p.
Il divieto penalmente sanzionato di portare armi costituisce il presupposto della natura eccezionale della licenza.
Massime di principio
- La licenza di porto d'armi non attribuisce un diritto assoluto, ma costituisce una deroga al generale divieto di portare armi; il suo rilascio o rinnovo è subordinato a una valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, orientata alla prevenzione dei rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- Per il porto di pistola ad uso difesa personale, l'affidabilità soggettiva e il dimostrato bisogno dell'arma sono requisiti cumulativi; il bisogno deve risultare da circostanze specifiche, concrete e attuali e non può essere desunto dalla sola professione, dall'appartenenza a una categoria o dalla consistenza degli interessi economici del richiedente.
- In sede di rinnovo del porto d'armi l'Amministrazione deve effettuare una valutazione attuale e complessiva dei requisiti e dell'opportunità del mantenimento del titolo, senza essere vincolata dalla precedente autorizzazione né da un precedente rinnovo disposto sulla base di una valutazione riferita a una diversa situazione temporale.
- Nel valutare l'affidabilità del richiedente, l'autorità di pubblica sicurezza può considerare fatti potenzialmente sintomatici di pericolosità o conflittualità anche quando il relativo procedimento penale non si sia ancora concluso o la denuncia sia stata successivamente ritirata, purché la valutazione sia logicamente sostenuta dagli elementi istruttori.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni prefettizie in materia di porto d'armi è limitato ai vizi di manifesta illogicità e palese travisamento dei fatti; non può sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza.
- Ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, il diniego deve dimostrare che le osservazioni del privato sono state effettivamente esaminate, ma non deve confutare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva.
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