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Sentenza

Sentenza n. 1587/2026 - Catania, Sezione 1

per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente nonché dalla Commissione tecnico specialistica per le valutazioni ambientali della Regione Siciliana, a fronte dell’istanza acquisita con protocollo DRA al n. 18162 del 20 marzo 2024 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di una centrale fotovoltaica integrata con attività agricola denominata “HUGO” nel Comune di Ragusa (RG) di potenza pari a 9,82 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN (ID 3042); nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere.

Giustizia amministrativa202502767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia nella conclusione del procedimento di VIA relativo a una centrale fotovoltaica integrata con attività agricola e alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso avverso l’inerzia dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e della Commissione tecnica specialistica, dopo avere presentato un’istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 9,82 MWp nel Comune di Ragusa. Dopo la positiva verifica della procedibilità, l’integrazione procedimentale, la rinnovazione dell’avviso pubblico e la conclusione della seconda fase di consultazione del pubblico l’8 dicembre 2024, la società aveva trasmesso il 20 dicembre 2024 la documentazione ulteriore richiesta dall’amministrazione regionale. Da tale momento il procedimento era rimasto privo di definizione. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna delle amministrazioni competenti a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. La Presidenza della Regione Siciliana ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere l’amministrazione competente.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione della Presidenza della Regione Siciliana, rilevando che essa era stata evocata in giudizio, insieme all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, a fini di mera litis denuntiatio e che nei suoi confronti non erano state formulate domande. Nel merito, il ricorso è stato accolto: il procedimento, attivato su istanza di parte, avrebbe dovuto essere definito mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro i termini perentori previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006. L’inerzia dell’ARTA e della Commissione tecnica, protrattasi dal 20 dicembre 2024, è stata quindi dichiarata illegittima. Il TAR ha ordinato all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di concludere il procedimento e adottare il provvedimento finale entro cento giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ferma restando la discrezionalità dell’amministrazione sul contenuto della decisione. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario di altro Assessorato, il quale dovrà provvedere, su istanza della parte interessata, entro ulteriori novanta giorni. Le spese sono state poste a carico dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, liquidate in euro 1.000, oltre accessori; sono state compensate con le altre amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina il procedimento di VIA attivato dalla società ricorrente per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    Prevede i termini perentori entro i quali il procedimento di VIA deve essere definito con l’adozione del provvedimento conclusivo; la loro inosservanza ha consentito di accertare l’illegittimità dell’inerzia amministrativa.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    È richiamato con riguardo al termine di decadenza di cento giorni entro il quale il commissario ad acta deve presentare la parcella, decorrente dalla conclusione dell’incarico.

  • art. 2, comma 2, d.m. 55/2014

    È richiamato per il rimborso delle spese forfettarie dovute alla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando un procedimento di VIA è attivato su istanza di parte e l’amministrazione non lo definisce entro i termini perentori previsti dalla disciplina ambientale, il protrarsi dell’inerzia integra silenzio illegittimo e il giudice amministrativo può ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato.
  • L’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere non consentono al giudice di sostituirsi all’amministrazione nella valutazione di merito: l’amministrazione conserva la discrezionalità quanto al contenuto del provvedimento conclusivo.
  • In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di assicurare la conclusione del procedimento entro un ulteriore termine, su istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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