Cassazione Penale, Sentenza n. 23548/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per omicidio premeditato e distruzione del cadavere (fatti del 31/01/2019). Il difensore deduceva: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge nella valutazione del compendio indiziario, sostenendo che anche in sede cautelare andasse applicato il criterio dell'art. 192, comma 2 c.p.p. (indizi plurimi, precisi e concordanti) tipico del giudizio di condanna; (2) mancata motivazione circa l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari e mancato superamento della presunzione relativa ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto le censure riproposizioni di valutazioni di merito già esaminate e correttamente motivate dal tribunale, ha affermato che il criterio cautelare non è parificabile a quello probatorio di cui all'art. 192 c.p.p., e che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente rappresentato la gravità degli indizi e l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3. Conseguentemente è stata disposta la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
indica il rimedio del riesame cui è stato adito il Tribunale; norma richiamata a contestualizzare il procedimento di merito
art. 273 cod. proc. pen.
riferimento alla valutazione degli indizi in sede cautelare: il Tribunale ha valutato la gravità e il significato degli indizi ai fini cautelari
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
norma che disciplina il livello di prova per la condanna (indizi plurimi, precisi e concordanti); la Corte ha escluso la sua parificazione al giudizio cautelare
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
previsione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati gravi; la Corte ha ritenuto operativa tale presunzione e non superata dalla ricorrente
art. 292 cod. proc. pen.
criteri di motivazione che devono informare la decisione del tribunale del riesame; la Corte ha verificato la conformità della motivazione ai canoni richiesti
art. 546 cod. proc. pen.
richiamato come modello strutturale per la motivazione del provvedimento (con adattamenti) nella giurisprudenza citata
art. 616 cod. proc. pen.
norma che disciplina la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
disposizione procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non dispone la remissione in libertà
Massime di principio
- In sede di misure cautelari il livello di valutazione degli indizi è distinto da quello necessario per una condanna: non è richiesta la prova 'ai sensi dell'art. 192, comma 2', ma una qualificata probabilità di responsabilità e la verifica delle esigenze cautelari.
- La Corte di Cassazione, in sede di legittimità su misure cautelari, è limitata nel sindacare valutazioni di fatto: può controllare la congruenza logica e giuridica della motivazione, non riconsiderare liberamente il compendio probatorio se adeguatamente motivato dal giudice di merito.
- Per superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, il difensore deve apportare argomentazioni specifiche e circostanziate che contrastino direttamente le valutazioni del giudice (non bastano deduzioni generiche o mero richiamo al tempo trascorso).
- Elementi quali la distruzione del cadavere, la capacità di eludere e ostacolare le indagini, la concertazione di alibi falsi e l'eliminazione di captatori sono rilevanti e possono giustificare la sussistenza dell'attualità del pericolo di inquinamento probatorio e la misura custodiale.
- Nel proporre ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è strategico contestare vizi formali e ragionati nella motivazione (incoerenze logiche, omissioni specifiche), piuttosto che limitarsi a una diversa lettura degli stessi fatti già esaminati dal giudice di merito.
- La mera ripetizione o riformulazione di censure di merito già valutate dal tribunale del riesame rischia l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
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