Cassazione Civile, Ordinanza n. 23966/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta per ottenere il rilascio di un terreno occupato dalla convenuta. Quest'ultima si è costituita chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'intervenuta usucapione dell'area. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale; la Corte d'appello ha confermato la decisione, dichiarando assorbito l'appello incidentale condizionato. In cassazione la proprietaria ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1158, 1165, 2934 e 2944 c.c., sostenendo che un verbale di conciliazione del 27.5.1993, redatto davanti all'Ispettorato Agrario, avesse interrotto il decorso dell'usucapione perché, in quell'occasione, il dante causa della resistente aveva offerto un contratto di locazione agraria, così riconoscendo di non essere proprietario del bene; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., affermando che l'usucapione era stata riconosciuta per una particella di 5000 mq nonostante la domanda riconvenzionale riguardasse solo una porzione di 4136 mq.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, sul primo motivo, che la valutazione della Corte d'appello fosse di merito e coerente con la giurisprudenza: non basta la consapevolezza dell'altrui proprietà, occorre un riconoscimento inequivoco del diritto altrui; inoltre gli atti interruttivi dell'usucapione sono tassativi e non sono ammissibili equipollenti, sicché la censura non si confrontava con la ratio decidendi. Sul secondo motivo ha osservato che la Corte territoriale aveva esaminato la discrepanza tra domanda e bene accertato, valorizzando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e affermando la sostanziale identità tra l'area pretesa e quella riconosciuta; il ricorso mirava invece a una diversa lettura dei fatti e delle prove, inammissibile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
richiamato come norma sull'usucapione per contestare la decisione di merito
art. 1165 c.c.
richiamato per sostenere l'efficacia interruttiva di atti riferiti alla prescrizione nei limiti dell'usucapione; la Corte ribadisce la tassatività degli atti interruttivi
art. 2934 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione, ma la censura non supera il vaglio di inammissibilità
art. 2944 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il riconoscimento del diritto altrui quale atto interruttivo
art. 112 c.p.c.
dedotto come violato per asserita pronuncia oltre la domanda, ma la Corte rileva che il giudice di merito ha affrontato il tema e la censura investe in realtà il merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per escludere il possesso utile ad usucapionem non è sufficiente che il possessore sia consapevole dell'altrui proprietà del bene: occorre un comportamento o una dichiarazione inequivoca di attribuzione del diritto reale al titolare.
- Gli atti idonei a interrompere il decorso del termine per l'usucapione sono tassativi; non sono ammessi equipollenti e non ogni diffida, messa in mora o proposta conciliativa produce effetto interruttivo.
- La qualificazione dell'efficacia di un atto come riconoscimento del diritto altrui o come atto interruttivo dell'usucapione è apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo per errori di diritto o motivazione nei limiti consentiti.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- In presenza di motivazione che dia conto dell'iter logico seguito e non presenti vizi radicali, la censura che contesti il merito della valutazione probatoria è inammissibile.
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