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Sentenza

Sentenza n. 780/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 48/2025 pubblicata in data 30/01/2025, nell'ambito del procedimento rg 821/2024, corretta in data 25/02/25 e notificata in data 13/05/2025, non appellata, passata in giudicato, con la quale accertava e dichiarava il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico della carta docenti di euro 500,00 annui per gli a.s. 23/24 e 24/25.

Giustizia amministrativa202600067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosceva il diritto al beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 48/2025, non appellata e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Il ricorso è stato proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico di Vercelli, in ragione dell'originaria mancata esecuzione del giudicato.

La decisione

Nel corso del giudizio l'amministrazione resistente ha dato esecuzione a quanto stabilito dalla sentenza posta in ottemperanza. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico della parte resistente, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 800 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito è stato proposto il ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adempie alla pretesa sostanziale azionata.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nel titolo giudiziale, viene meno la materia del contendere e il giudice deve dichiararne la cessazione ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di distrazione delle spese, queste possono essere attribuite direttamente al difensore che si sia dichiarato antistatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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