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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04252/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo a un atto giudiziario. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto, ritenendosi l’atto sufficientemente motivato e non necessaria l’allegazione dell’atto richiamato, anche perché la contribuente era stata parte del procedimento esecutivo quale creditrice. In appello, l’ufficio ha poi annullato in autotutela l’avviso di liquidazione; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha quindi dichiarato estinto il giudizio, ma ha negato la soccombenza virtuale dell’ufficio e ha posto le spese del grado a carico della contribuente. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle spese nel processo tributario e civile, sostenendo che la mancata condanna dell’ufficio non poteva trasformarsi in soccombenza della parte contribuente; 2) violazione delle norme sugli effetti della declaratoria di estinzione, lamentando che la sentenza aveva lasciato ferma una condanna alle spese suscettibile di passare in giudicato; 3) ulteriore violazione delle norme sulle spese, contestando il mancato riconoscimento della soccombenza virtuale dell’ufficio dopo l’annullamento in autotutela. La Corte di cassazione ha rigettato il terzo motivo, ritenendo non censurabile la valutazione di merito sulla mancanza di soccombenza virtuale dell’ufficio, ma ha accolto i primi due motivi: ha affermato che, una volta esclusa la soccombenza virtuale dell’ufficio e dichiarata l’estinzione per sopravvenuta carenza di interesse, le spese dovevano essere compensate e non potevano essere poste a carico della contribuente, perché il principio di causalità non consentiva di addossarle a chi non aveva provocato la pendenza della lite. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, disponendo la compensazione delle spese del primo e del secondo grado, oltre a compensare le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, rigettato il terzo, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado e, decidendo nel merito, ha disposto la compensazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio; ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione. La ratio è che, dopo l’annullamento in autotutela dell’atto e la conseguente estinzione del giudizio, se il giudice esclude la soccombenza virtuale dell’ufficio, non può porre le spese a carico della contribuente, dovendo invece compensarle secondo il principio di causalità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Norma utilizzata per censurare in cassazione violazioni processuali relative alla regolazione delle spese e agli effetti della sentenza di appello.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come disciplina delle spese nel processo tributario.

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato con riferimento all’estinzione del giudizio nel processo tributario.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di compensazione delle spese di lite.

  • art. 338 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la declaratoria di estinzione non potesse lasciare ferma una statuizione sulle spese potenzialmente passata in giudicato.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della riforma o cassazione sulla statuizione sulle spese.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente all’art. 92 c.p.c. quale parametro della correttezza processuale e della disciplina delle spese.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Usato per affermare che la statuizione di cessazione della materia del contendere non era stata devoluta in cassazione ed era coperta da giudicato interno.

Massime di principio

  • Nel caso di cessazione della materia del contendere, il giudice di merito deve comunque regolare le spese di lite valutando la fondatezza sostanziale delle difese secondo la soccombenza virtuale.
  • La valutazione sulla soccombenza virtuale è un apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo se sorretto da motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei; non è consentita una rivalutazione del merito delle circostanze considerate.
  • Se il giudice esclude la soccombenza virtuale della parte pubblica e il giudizio si estingue per annullamento in autotutela dell’atto impugnato, le spese non possono essere poste a carico del contribuente, poiché opera il principio di causalità e non vi è un comportamento antigiuridico imputabile alla parte privata che abbia provocato la lite.
  • Quando l’annullamento in autotutela determina la carenza sopravvenuta di interesse, la conseguenza ordinaria, in assenza di soccombenza virtuale, è la compensazione delle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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