Cassazione Penale, Ordinanza n. 33434/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro una sentenza del GIP che aveva applicato la pena. Il ricorrente lamentava, in modo generico, la erronea quantificazione della pena, senza però prospettarne l'illegalità. La Corte ha esaminato il mezzo alla luce dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita i motivi proponibili avverso la sentenza di patteggiamento ai profili attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché la doglianza dedotta non rientrava in tali casi e non era specificamente formulata come censura di illegalità della pena, il ricorso è stato ritenuto inammissibile de plano.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., trattandosi di impugnazione contro una sentenza di applicazione della pena e di censura sulla sola quantificazione della pena formulata in modo generico, senza dedurre l'illegalità del trattamento sanzionatorio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Nel ricorso avverso sentenza di applicazione della pena il sindacato di legittimità è limitato a specifici motivi tassativi; non è ammessa una censura generica sulla quantificazione della pena se non prospettata come illegalità della stessa.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando emerge ictu oculi la sua estraneità ai casi consentiti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non difettino profili di colpa.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la non assenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure estranee a tali ipotesi sono inammissibili.
- La deduzione di un errore nella determinazione della pena non è sufficiente, di per sé, a integrare il motivo di ricorso se non viene specificamente allegata l'illegalità della pena.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile perché il motivo esula dai limiti legali di impugnazione, la Corte può dichiararla de plano.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, in assenza di esimenti, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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