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Ordinanza

Ordinanza n. 135/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, a) del Decreto n.0002076 in data 27/11/2025, comunicato in pari data, del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Regione Lombardia ha aggiudicato alla Ditta Domenico VENTURA S.r.l., con riferimento al lotto 1/24 (C.C. Sondrio, Bergamo, Lecco, Brescia e Verziano), l'affidamento della fornitura quotidiana, con espressa riserva di presentazione di motivi aggiunti in caso di ulteriori provvedimenti lesivi che dovessero essere nelle more pubblicati e/o comunicati dall'Amministrazione mediante l'approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri negli istituti penitenziari per adulti della stessa Regione CIG B8244A5DAF e, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti dalla Società; b) tutti i verbali di gara e della Commissione giudicatrice con particolare riferimento ai verbali nn. 6, 7 e 8, quest'ultimo recante la proposta di aggiudicazione della procedura; c) la comunicazione del RUP n.0072552 del 13/11/2025 di procedere in seduta pubblica alla pubblicazione delle graduatorie definitive per ciascun lotto, allo stato non conosciuta; d) le relazioni di verifica del possesso dei requisiti di gara in capo alla controinteressata, il provvedimento di ammissione alla gara e di superamento della verifica anomalia da parte della controinteressata, comprese le richieste di giustificativi, tutte al momento non conosciute; g) la graduatoria con il punteggio complessivamente attribuito; h) la comunicazione dell'intestato DAPPR N.0082230.u del 19/12/2025 contenente la motivazione postuma dell'ammissione di VENTURA alla procedura malgrado il grave illecito professionale e la mancata adozione di misure di self cleaning; nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato, e per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt.121, 122 e 123 e 124 c.p.a, ivi compresi il consequenziale affidamento alla ricorrente, seconda classificata, dell'appalto in questione, ovvero di disporre il subentro della stessa nel contratto, ove stipulato, nonché, in subordine, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente, nonché per l'accertamento: del diritto della ricorrente di ricevere la disponibilità di copia integrale di tutta la documentazione ex artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, anche ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente alla Gara di cui sopra, per come prevista dall'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, in particolare gli atti del RUP, le richieste, i giustificativi completi del prospetto del costo del lavoro, la documentazione fornita relativamente alla valutazione dell'anomalia dell'offerta presentata dalla controinteressata per il Lotto in oggetto, con richiesta di pronto assolvimento e comunque per la ostensione di tutti gli atti di gara, come anche già richiesto con l'istanza del 15/12/2025 , con ordine alla SA di esibirli in giudizio.

Giustizia amministrativa202600045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 1/24 della procedura per la fornitura quotidiana di derrate alimentari agli istituti penitenziari lombardi in favore dell’impresa controinteressata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’impresa controinteressata, deducendo, in particolare, l’illegittima ammissione di quest’ultima nonostante un grave illecito professionale contestato all’amministratore e la mancata adozione di misure di self-cleaning. Sono stati inoltre contestati gli atti e i verbali di gara, la graduatoria, la verifica dei requisiti e dell’anomalia dell’offerta, nonché la motivazione postuma dell’ammissione. La ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro o l’affidamento dell’appalto e, in via subordinata, il risarcimento per equivalente. È stata altresì proposta domanda di accesso alla documentazione integrale di gara, ai sensi della disciplina speciale sugli appalti e delle norme generali sull’accesso documentale e civico.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’aggiudicazione impugnata. Ha ritenuto che le complesse questioni dedotte, soprattutto quella relativa alla rilevanza dell’illecito professionale contestato all’amministratore della società aggiudicataria, richiedessero un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Nelle more della decisione di merito, la sospensione è stata ritenuta opportuna per preservare l’integrità della res litigiosa. La trattazione di merito è stata fissata per il 18 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare collegiale; la sospensione è stata disposta in ragione della necessità di preservare l’integrità della controversia, in presenza di questioni complesse da approfondire nel merito.

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    È richiamato dalla ricorrente quale base della domanda di ostensione della documentazione di gara.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    È richiamato dalla ricorrente quale disciplina speciale dell’accesso agli atti nelle procedure di affidamento.

  • artt. 121, 122, 123 e 124 c.p.a.

    Sono richiamati nelle domande conseguenti all’impugnazione dell’aggiudicazione, relative all’inefficacia del contratto, al subentro e al risarcimento; non risultano decisi in questa fase cautelare.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Sono richiamati dalla ricorrente a fondamento della domanda di accesso documentale; la questione non è definita dall’ordinanza.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    È richiamato dalla ricorrente a fondamento della domanda di accesso civico; la questione non è definita dall’ordinanza.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la complessità delle questioni relative alla rilevanza di un grave illecito professionale ai fini dell’ammissione di un concorrente può rendere necessario un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e giustificare la sospensione dell’aggiudicazione.
  • Quando la prosecuzione degli effetti dell’aggiudicazione può compromettere l’integrità della controversia nelle more della decisione di merito, il giudice amministrativo può sospendere l’aggiudicazione quale misura cautelare di preservazione della res litigiosa.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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