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Sentenza

Sentenza del 27/09/2022 n. 4095 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Iva - Operazioni inesistenti - Onere della prova in capo al contribuente - Obbligo di provare Esistenza delle operazioni in contestazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto che, una volta che l'Amministrazione ha assolto l'onere di prospettare elementi idonei a dimostrare la non effettuazione delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate e la legittimità della fonte della componente reddituale; la mera regolarità formale delle scritture o l'esibizione di pagamenti non sono sufficienti a superare le presunzioni dell'Amministrazione

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

contestazione di operazioni contabilizzate come deducibili/assoggettabili a detrazione IVA sulla base di fatture ritenute inesistenti; l'Amministrazione ha sostenuto che le operazioni fatturate non sono mai state effettuate, avvalendosi di presunzioni semplici fondate su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973, art. 39

    richiamata come norma di riferimento sull'onere probatorio e sulle modalità di accertamento fiscale: dalla giurisprudenza evince che l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni e che, una volta prodotte, spetta al contribuente fornire la prova contraria

  • d.P.R. 633/1972, art. 54

    richiamata in relazione alle operazioni inesistenti e al diritto alla detrazione dell'IVA: la norma è interpretata nel senso che la detrazione non spetta se le operazioni sono inesistenti e che il contribuente deve dimostrarne l'effettiva sussistenza

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione fiscale formula una presunzione (anche semplice) basata su elementi gravi, precisi e concordanti che le operazioni fatturate non siano mai avvenute, l'onere della prova si sposta sul contribuente.
  • La regolarità formale della documentazione contabile e la prova di pagamenti non sono, di per sé, idonee a dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione contestata.
  • Il contribuente deve provare non solo la materialità delle operazioni ma anche la legittimità della fonte della componente reddituale dedotta (es. collegamenti contrattuali, consegne, prestazioni effettive, corrispondenza commerciale, testimonianze, elementi bancari idonei).
  • Le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione non devono essere necessariamente connotate da certezza assoluta, ma devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti; superare tali presunzioni richiede prova solida e specifica da parte del contribuente.
  • In fase contenziosa è strategico per il contribuente raccogliere e documentare prove dirette dell'operatività (contratti, ordini, bolle, corrispondenza commerciale, riscontri bancari che colleghino pagamento e effettuazione dell'operazione) e dimostrare la coerenza economica dell'operazione.

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