Cassazione Civile, Ordinanza n. 01109/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi per gli anni 2006 e 2007: due nei confronti di una società in nome collettivo, per maggiori IRAP e IVA, e due nei confronti del socio, per maggiori IRPEF. Gli accertamenti derivavano da una verifica della Guardia di Finanza svolta presso un’altra società, nel corso della quale era stata rinvenuta documentazione extracontabile riferita alla società accertata come cessionaria di materiali senza fattura. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi deducendo difetto di motivazione, mancata notifica del PVC redatto nei confronti della terza società e insussistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo. La CTP aveva accolto i ricorsi e la CTR aveva confermato, ritenendo la prova presuntiva insufficiente. In cassazione l’Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulle presunzioni, nonché dell’onere della prova, per avere la CTR escluso valore agli elementi extracontabili e valorizzato la querela di falso e l’assenza di irregolarità nella verifica; 3) violazione delle norme sul contenuto e sulla motivazione degli atti impositivi, per avere la CTR ritenuto non allegato e non conosciuto il PVC della società terza, nonostante il suo richiamo e la sua sostanziale trasfusione negli avvisi; 4) omesso esame di fatti decisivi, relativi alla contestazione degli acquisti nel PVC e alla definizione agevolata della posizione della terza società.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo, ha dichiarato assorbito il quarto, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, ma ha censurato nel merito la valutazione delle prove: la documentazione extracontabile rinvenuta presso la terza società non poteva essere ritenuta priva di rilevanza indiziaria solo perché il contribuente aveva proposto querela di falso, senza indicarne l’esito, e perché nella verifica presso il contribuente non sarebbero emerse irregolarità, circostanza smentita dagli atti richiamati. Inoltre, ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata allegazione del PVC della terza società, poiché il contenuto essenziale del verbale era riportato negli avvisi e già noto al contribuente tramite altro PVC ritualmente notificato. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare tutti gli indizi e gli elementi contrari per verificare la legittimità dell’accertamento induttivo.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla dedotta motivazione apparente
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma sulla necessaria esposizione della motivazione della sentenza
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base dell’accertamento induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale norma parallela in materia IVA per l’accertamento induttivo
art. 115 c.p.c.
richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e al divieto di porre a fondamento fatti non provati
art. 2729 c.c.
la Corte ribadisce che le presunzioni semplici vanno valutate secondo gravità, precisione e concordanza, con esame complessivo degli indizi
art. 2697 c.c.
la violazione si configura solo se l’onere della prova è attribuito a parte diversa da quella gravata, non quando si contesti la valutazione delle prove
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato in tema di motivazione e conoscibilità degli atti impositivi, ma ritenuto non violato perché il contenuto essenziale del PVC era riportato negli avvisi
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell’avviso di accertamento
art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli avvisi IVA
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 218/1997
menzionato come definizione della posizione della terza società, circostanza ritenuta da riesaminare in rinvio
Massime di principio
- La documentazione extracontabile legittimamente acquisita può costituire valido elemento indiziario ai fini dell’accertamento induttivo, anche se non accompagnata da irregolarità formali della contabilità ufficiale.
- Ai fini dell’art. 2729 c.c., il giudice deve valutare tutti gli indizi nel loro complesso; è errato escludere la prova presuntiva solo perché ciascun elemento, isolatamente considerato, non appare decisivo.
- La querela di falso, se proposta ma priva di esito accertato, non neutralizza di per sé il valore indiziario del documento extracontabile.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo quando l’onere della prova sia stato posto a carico di una parte diversa da quella gravata, non quando si contesti la mera valutazione del materiale probatorio.
- In materia tributaria, il richiamo nel PVC e nell’avviso al contenuto essenziale di un verbale redatto nei confronti di terzi può soddisfare l’obbligo motivazionale, se il contribuente ne abbia già avuto conoscenza sostanziale.
- La motivazione per relationem è valida solo se il giudice di appello mostra di aver esaminato criticamente i motivi di gravame e gli elementi di fatto rilevanti; tuttavia, una motivazione sintetica non è per ciò sola apparente se rende percepibile il fondamento della decisione.
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