Direttiva 2014/30
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/30/UE rifonde la precedente disciplina sulla compatibilità elettromagnetica, con l’obiettivo di garantire la libera circolazione delle apparecchiature nel mercato interno assicurando un livello adeguato di protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche. Essa stabilisce requisiti essenziali, regole di conformità, obblighi per fabbricanti, importatori e distributori, nonché un sistema di vigilanza del mercato e di notifica degli organismi di valutazione della conformità. La direttiva richiede il recepimento nazionale entro il 19 aprile 2016 e l’applicazione delle nuove disposizioni dal 20 aprile 2016.
Armonizzazione delle legislazioni nazionali sulla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature immesse sul mercato dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature definite dall’articolo 3, ossia ad apparecchi e impianti fissi, nonché a componenti, sottounità e impianti mobili qualificati come apparecchi ai fini della direttiva. Riguarda i prodotti nuovi immessi sul mercato dell’Unione, inclusi quelli fabbricati nell’Unione e quelli importati da paesi terzi; si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. Sono esclusi, tra gli altri, le apparecchiature già disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE, i prodotti aeronautici e le relative parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, alcune apparecchiature radio per radioamatori se non messe a disposizione sul mercato, le apparecchiature prive di rischi EMC per natura e i kit di valutazione su misura per uso esclusivo in ricerca e sviluppo. La direttiva non incide sulla normativa UE o nazionale in materia di sicurezza delle apparecchiature e cessa di applicarsi, per i requisiti già regolati in modo più specifico da altra normativa dell’Unione, a decorrere dalla data di applicazione di tale normativa.
Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica
La direttiva rifonde la disciplina già contenuta nella direttiva 2004/108/CE, al fine di armonizzare le legislazioni nazionali e garantire, nel mercato interno, un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Il legislatore europeo collega espressamente tale obiettivo alla libera circolazione dei prodotti e alla necessità di preservare, al contempo, un elevato livello di protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche.
Obiettivi e quadro generale
La direttiva si fonda sull’articolo 114 TFUE e si inserisce nel quadro della normativa UE sulla commercializzazione dei prodotti, richiamando il regolamento (CE) n. 765/2008 e la decisione n. 768/2008/CE. Il testo mira a semplificare e rendere coerente la disciplina, limitandosi a fissare i requisiti essenziali e lasciando agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, in coerenza con la natura della direttiva.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’ambito riguarda le apparecchiature definite all’articolo 3, cioè gli apparecchi e gli impianti fissi, nonché alcuni componenti, sottounità e impianti mobili che, per le loro caratteristiche, devono essere trattati come apparecchi ai fini della direttiva. La disciplina si applica ai prodotti nuovi immessi sul mercato dell’Unione, compresi quelli fabbricati nell’Unione e quelli importati da paesi terzi, e a tutte le forme di fornitura, inclusa la vendita a distanza.
Sono esclusi:
- le apparecchiature già disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
- i prodotti aeronautici e le relative parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 216/2008;
- le apparecchiature radio usate dai radioamatori, salvo che siano messe a disposizione sul mercato;
- le apparecchiature che, per natura e caratteristiche fisiche, non generano né subiscono perturbazioni rilevanti per la compatibilità elettromagnetica;
- i kit di valutazione su misura destinati esclusivamente a ricerca e sviluppo.
La direttiva non incide, inoltre, sulla normativa dell’Unione o nazionale in materia di sicurezza delle apparecchiature. Quando requisiti essenziali della direttiva siano disciplinati in modo più specifico da altra normativa UE, la direttiva non si applica o cessa di applicarsi per quei requisiti dalla data di applicazione della normativa più specifica.
Requisiti essenziali
L’articolo 6 rinvia all’allegato I, che contiene i requisiti essenziali. Le apparecchiature devono essere progettate e fabbricate in modo che:
- le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non superino il livello oltre il quale altre apparecchiature non possono funzionare normalmente;
- abbiano un livello di immunità alle perturbazioni prevedibili nell’uso cui sono destinate tale da consentire il normale funzionamento senza deterioramenti inaccettabili.
Per gli impianti fissi, l’allegato I richiede l’installazione secondo le buone prassi di ingegneria industriale e nel rispetto delle indicazioni d’uso dei componenti.
Messa a disposizione sul mercato, libera circolazione e misure speciali
Gli Stati membri devono assicurare che le apparecchiature siano messe a disposizione sul mercato o messe in servizio solo se, correttamente installate, mantenute e utilizzate per la loro destinazione, risultino conformi alla direttiva.
Gli Stati membri non possono ostacolare, per motivi di compatibilità elettromagnetica, la commercializzazione o messa in servizio di apparecchiature conformi. Restano possibili misure speciali limitate relative alla messa in servizio o all’uso:
- per superare un problema di compatibilità elettromagnetica esistente o prevedibile in un luogo specifico;
- per motivi di sicurezza, a protezione di reti pubbliche di telecomunicazione o di stazioni riceventi/emittenti usate per scopi di sicurezza in situazioni di spettro chiaramente definite.
Tali misure devono essere notificate alla Commissione e agli altri Stati membri. Alle fiere, mostre e manifestazioni analoghe è consentita la presentazione di apparecchi non conformi solo se vi è un’indicazione chiara che essi non possono essere immessi sul mercato o messi in servizio finché non siano resi conformi, e se il funzionamento avviene con misure adeguate a evitare perturbazioni.
Obblighi degli operatori economici
La direttiva distribuisce gli obblighi lungo la catena di fornitura.
Fabbricante
Il fabbricante deve:
- garantire che gli apparecchi siano progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali;
- predisporre la documentazione tecnica secondo gli allegati II o III;
- eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 14;
- redigere la dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE;
- conservare documentazione tecnica e dichiarazione UE per 10 anni dalla data di immissione sul mercato;
- predisporre procedure per garantire la conformità della produzione in serie;
- assicurare identificazione del prodotto e indicazione del proprio nome, denominazione commerciale o marchio registrato e dell’indirizzo postale di contatto;
- accompagnare l’apparecchio con istruzioni e informazioni in una lingua facilmente comprensibile, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato;
- adottare misure correttive immediate in caso di non conformità e informare le autorità se il prodotto presenta un rischio;
- fornire alle autorità le informazioni e la documentazione richieste e cooperare alle azioni di eliminazione del rischio.
Rappresentante autorizzato
Il fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato con mandato scritto. Non possono essergli delegati gli obblighi sostanziali di progettazione conforme e di redazione della documentazione tecnica. Il mandato può riguardare, almeno:
- la conservazione della dichiarazione UE di conformità e della documentazione tecnica per 10 anni;
- la messa a disposizione delle informazioni richieste dalle autorità;
- la cooperazione con le autorità nelle azioni di eliminazione dei rischi.
Importatore
L’importatore deve immettere sul mercato solo apparecchi conformi e verificare, prima dell’immissione, che il fabbricante abbia svolto la procedura appropriata, predisposto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE e rispettato gli obblighi di identificazione e contatto. Se ritiene che l’apparecchio non sia conforme, non può immetterlo sul mercato finché non sia reso conforme. Deve inoltre assicurare che immagazzinamento e trasporto non compromettano la conformità, conservare la dichiarazione UE di conformità per 10 anni e collaborare con le autorità.
Distributore
Il distributore deve agire con dovuta diligenza, verificare presenza della marcatura CE, documentazione, istruzioni e informazioni, nonché il rispetto da parte del fabbricante e dell’importatore degli obblighi di identificazione e contatto. Anche il distributore deve astenersi dal mettere a disposizione apparecchi non conformi, assicurare che immagazzinamento e trasporto non ne compromettano la conformità e cooperare con le autorità in caso di rischio o non conformità.
Equiparazione al fabbricante
Un importatore o distributore che immetta sul mercato un apparecchio con il proprio nome o marchio commerciale, oppure lo modifichi in modo da incidere sulla conformità, è considerato fabbricante ed è soggetto ai relativi obblighi.
Tracciabilità lungo la catena di fornitura
L’articolo 12 impone agli operatori economici di poter indicare alle autorità, su richiesta, chi ha fornito loro l’apparecchio e a chi lo hanno fornito. Le informazioni devono essere conservate per 10 anni dal momento della ricezione e della cessione degli apparecchi. Il sistema è pensato per rendere più efficace la vigilanza del mercato e la rintracciabilità dei prodotti non conformi.
Presunzione di conformità, procedure di valutazione e dichiarazione UE
Le apparecchiature conformi a norme armonizzate, o a parti di esse pubblicate in Gazzetta ufficiale, beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti essenziali coperti da tali norme.
La conformità può essere dimostrata mediante una delle due procedure dell’articolo 14:
- controllo interno della produzione (allegato II);
- esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (allegato III).
La dichiarazione UE di conformità:
- attesta il rispetto dei requisiti essenziali;
- segue il modello dell’allegato IV;
- contiene gli elementi richiesti dagli allegati II e III ed è costantemente aggiornata;
- è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro interessato;
- se applicabile a più atti dell’Unione, può essere unica per tutti gli atti.
Con essa il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto.
Marcatura CE e informazioni d’uso
La marcatura CE segue i principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio o sulla targhetta, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento se ciò non è possibile. Deve essere apposta prima dell’immissione sul mercato.
Gli apparecchi devono essere accompagnati da informazioni sulle precauzioni specifiche per assemblaggio, installazione, manutenzione o uso, necessarie affinché il prodotto, una volta messo in servizio, sia conforme ai requisiti essenziali. Se la conformità non è assicurata nelle zone residenziali, la restrizione d’uso deve essere chiaramente indicata. Le istruzioni devono consentire l’uso conforme alla destinazione del prodotto.
Regime speciale per gli impianti fissi
Per gli apparecchi destinati a essere integrati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione sul mercato, non si applicano obbligatoriamente alcuni articoli relativi a requisiti documentali e di marcatura. In tali casi la documentazione di accompagnamento deve:
- identificare l’impianto fisso e le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica;
- indicare le precauzioni per integrare l’apparecchio senza compromettere la conformità dell’impianto;
- comprendere le informazioni di identificazione del fabbricante/importatore.
Le buone prassi di ingegneria industriale devono essere documentate e mantenute a disposizione delle autorità per tutta la durata di funzionamento dell’impianto. Se vi sono motivi per supporre la non conformità dell’impianto fisso, le autorità possono chiedere prova della conformità e, se necessario, imporre misure correttive. Gli Stati membri devono inoltre identificare la o le persone responsabili della messa in conformità dell’impianto fisso.
Organismi di valutazione della conformità e notifica
La direttiva disciplina in modo dettagliato la notifica degli organismi terzi incaricati di compiti di valutazione della conformità. Gli Stati membri devono designare un’autorità di notifica responsabile delle procedure di valutazione, notifica e controllo degli organismi notificati; possono affidare tali funzioni a un organismo nazionale di accreditamento.
Gli organismi notificati devono essere indipendenti, imparziali, competenti, dotati di personale qualificato, riservati e coperti da adeguata responsabilità civile, salvo copertura statale. Devono poter svolgere tutti i compiti per cui sono notificati e partecipare alle attività di normalizzazione e al gruppo di coordinamento degli organismi notificati.
La notifica avviene tramite domanda all’autorità nazionale competente, corredata da descrizione delle attività, dei moduli di valutazione e, se disponibile, del certificato di accreditamento. La Commissione e gli altri Stati membri ricevono la notifica tramite strumento elettronico; in assenza di obiezioni entro due settimane se c’è accreditamento, o entro due mesi se manca, l’organismo può operare come notificato.
La Commissione assegna un numero identificativo e pubblica l’elenco degli organismi notificati. Se un organismo non soddisfa più i requisiti, la notifica può essere limitata, sospesa o ritirata. La Commissione può indagare sulla competenza degli organismi e adottare atti di esecuzione, con procedura consultiva, per chiedere misure correttive allo Stato membro notificante.
Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia
Agli apparecchi si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione.
Se un’autorità nazionale ha motivi sufficienti per ritenere che un apparecchio presenti un rischio, deve effettuare una valutazione completa e chiedere all’operatore economico le misure correttive necessarie, incluso ritiro o richiamo entro un termine ragionevole. Se il problema non è circoscritto al territorio nazionale, devono essere informate Commissione e altri Stati membri.
Se l’operatore non agisce, l’autorità adotta misure provvisorie di divieto, limitazione, ritiro o richiamo e ne informa immediatamente Commissione e Stati membri. In mancanza di obiezioni entro tre mesi, la misura è considerata giustificata. Se sorgono obiezioni o la Commissione ritiene la misura contraria al diritto UE, la Commissione decide con atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.
La direttiva disciplina anche la non conformità formale, ad esempio:
- marcatura CE irregolare o mancante;
- dichiarazione UE di conformità mancante o errata;
- documentazione tecnica assente o incompleta;
- informazioni obbligatorie mancanti, false o incomplete.
In tali casi lo Stato membro chiede all’operatore di porre fine alla non conformità e, se questa persiste, può limitare, proibire, ritirare o richiamare il prodotto.
Sanzioni, regime transitorio e recepimento
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento; possono essere previste anche sanzioni penali per violazioni gravi.
È previsto un regime transitorio: gli Stati membri non possono impedire la commercializzazione o messa in servizio di apparecchi conformi alla direttiva 2004/108/CE e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016.
Quanto al recepimento, l’articolo 44 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 19 aprile 2016 e di applicarle dal 20 aprile 2016. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore.
Abrogazione ed entrata in vigore
La direttiva 2004/108/CE è abrogata dal 20 aprile 2016, senza pregiudizio degli obblighi di recepimento e applicazione di quella precedente. La nuova direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, punti da 1 a 8, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, l’articolo 6, l’articolo 13, l’articolo 19, paragrafo 3, e l’allegato I si applicano dal 20 aprile 2016.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature e mira a garantire il funzionamento del mercato interno imponendo che le apparecchiature rispettino un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 delimita l’ambito alle apparecchiature di cui all’articolo 3 e prevede esclusioni per apparecchiature radio già disciplinate da altra direttiva, prodotti aeronautici, apparecchiature radio per radioamatori salvo messa a disposizione sul mercato, apparecchiature intrinsecamente prive di rischio EMC e kit di valutazione per uso di ricerca e sviluppo. È inoltre prevista la prevalenza di altra normativa UE più specifica per i medesimi requisiti essenziali.
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, apparecchiatura, apparecchio, impianto fisso, compatibilità elettromagnetica, perturbazione elettromagnetica, immunità, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, fabbricante, importatore, distributore, organismi di valutazione della conformità, normazione armonizzata, marcatura CE, ritiro e richiamo.
Requisiti essenziali e libera circolazione
Gli articoli 4, 5 e 6 impongono che le apparecchiature siano immesse sul mercato o messe in servizio solo se conformi ai requisiti essenziali dell’allegato I. Gli Stati membri non possono ostacolare, per motivi EMC, la commercializzazione o messa in servizio dei prodotti conformi, salvo misure speciali limitate per specifici problemi di compatibilità o per motivi di sicurezza, da notificare alla Commissione. Sono previste anche regole per esposizioni in fiere e manifestazioni.
Obblighi del fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore
Gli articoli 7, 8, 9 e 10 stabiliscono una ripartizione degli obblighi nella catena di fornitura: il fabbricante garantisce progettazione e fabbricazione conformi, redige la documentazione tecnica, svolge la valutazione della conformità, redige la dichiarazione UE e appone la marcatura CE; importatori e distributori verificano conformità, identificazione e documentazione, conservano e cooperano con le autorità; il rappresentante autorizzato può svolgere solo compiti espressamente delegati, non gli obblighi sostanziali di progettazione e documentazione tecnica.
Tracciabilità e identificazione degli operatori economici
L’articolo 12 obbliga gli operatori economici a indicare, su richiesta delle autorità di vigilanza, il soggetto che ha fornito loro l’apparecchio e quello a cui lo hanno fornito, e a conservare tali informazioni per dieci anni.
Presunzione di conformità e procedure di valutazione
Gli articoli 13 e 14 prevedono la presunzione di conformità per apparecchi conformi a norme armonizzate pubblicate in Gazzetta ufficiale e indicano due sole procedure di valutazione della conformità: controllo interno della produzione (allegato II) ed esame UE del tipo seguito da conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (allegato III), con scelta limitata del fabbricante su alcuni aspetti.
Dichiarazione UE di conformità e marcatura CE
Gli articoli 15, 16 e 17 disciplinano la dichiarazione UE di conformità, che deve seguire il modello dell’allegato IV, essere aggiornata e tradotta secondo le richieste dello Stato membro; se vi sono più atti UE applicabili, può essere unica. La marcatura CE deve essere visibile, leggibile e indelebile e apposta prima dell’immissione sul mercato.
Informazioni d’uso e disciplina degli impianti fissi
L’articolo 18 richiede informazioni sulle precauzioni per assemblaggio, installazione, manutenzione e uso, nonché eventuali restrizioni d’uso in ambito residenziale. L’articolo 19 prevede un regime specifico per gli impianti fissi: per gli apparecchi integrati in un impianto fisso e non altrimenti immessi sul mercato non si applicano alcuni obblighi di prodotto, ma la documentazione deve descrivere l’impianto e le precauzioni di integrazione; gli Stati membri devono inoltre individuare i responsabili della conformità dell’impianto.
Notifica e requisiti degli organismi di valutazione della conformità
Gli articoli 20-36 disciplinano notifica, autorità di notifica, requisiti di indipendenza, competenza, riservatezza e assicurazione degli organismi notificati, il ruolo dell’accreditamento, le domande e procedure di notifica, i numeri identificativi, la modifica o il ritiro della notifica, la contestazione della competenza, gli obblighi operativi, il ricorso contro le decisioni e lo scambio di esperienze e coordinamento tra organismi notificati.
Vigilanza del mercato e procedura di salvaguardia
Gli articoli 37-40 rinviano al regolamento (CE) n. 765/2008 per la vigilanza del mercato e regolano la procedura nazionale per apparecchi che presentano rischi, la procedura di salvaguardia dell’Unione, i termini di 3 mesi per l’assenza di obiezioni e il trattamento della non conformità formale, con misure di ritiro, limitazione o richiamo.
Comitologia, sanzioni, regime transitorio e recepimento
Gli articoli 41-47 prevedono il comitato per la compatibilità elettromagnetica, l’obbligo per gli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, il regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016, il recepimento entro il 19 aprile 2016 con applicazione dal 20 aprile 2016, l’abrogazione della direttiva 2004/108/CE a decorrere dal 20 aprile 2016 e l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
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