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Sentenza

Sentenza n. 1157/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 524/24 del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.11.24.

Giustizia amministrativa202501121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per complessivi 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 524/2024 del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici oggetto della domanda, nella misura di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente per l'importo complessivo di 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia del Ministero nell'esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando la notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità presso la sede reale del Ministero il 2 dicembre 2024, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria del Tribunale di Prato il 15 aprile 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L'obbligo di esecuzione comprende il riconoscimento della Carta elettronica del docente o di altro strumento equipollente per l'importo complessivo di 2.000 euro, oltre agli interessi o alla rivalutazione spettanti secondo il titolo, mentre resta esclusa dall'oggetto dell'ottemperanza la condanna alle spese del giudizio definito dal Tribunale di Prato, in quanto estranea alla domanda di ottemperanza. Per l'eventualità di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione è ammissibile dopo il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile notificata al Ministero era munita dell'attestazione di conformità richiesta per il titolo esecutivo.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La sentenza ottemperanda prevedeva il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • l. n. 107/2015

    Costituisce la fonte del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice del lavoro.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di conformarsi integralmente al contenuto precettivo del giudicato entro un termine assegnato, adottando anche una misura sostitutiva preventiva per il caso di ulteriore inerzia mediante nomina di un commissario ad acta.
  • L'oggetto del giudizio di ottemperanza è limitato all'esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo giudiziale e non comprende capi estranei alla domanda di esecuzione, come la condanna alle spese del giudizio presupposto quando non fatta valere nell'azione proposta.
  • La persistente inottemperanza dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice giustifica l'operatività del commissario ad acta, al quale può essere attribuita facoltà di delega e un ulteriore termine per dare concreta esecuzione al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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