Cassazione Penale, Sentenza n. 33229/2024 del 28/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 08/05/2023 per vari profili: nullità del decreto di giudizio immediato per tardivo deposito di atti/intercettazioni e omessa notifica (artt. 268 e 268-bis c.p.p.); vizio nella valutazione delle prove e nell'attribuzione di responsabilità per più capi (in particolare i capi "D","E","F","G","H" per Lonoce e taluni capi "I","L" per più imputati), con contestazioni su identificazioni basate su soprannomi ("Pè") e su dichiarazioni testimoniali contraddittorie; presunte violazioni dell'art. 500 c.p.p. sull'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali; errori nella valutazione di intercettazioni (con specifico riferimento alla conversazione n. 469 e alla percezione della parola "pistola"), conflitto tra consulenze tecniche e uso, da parte del giudice, di "scienza privata"; infine deduzioni sull'entità della pena e sull'omessa concessione delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i profili relativi alla nullità automatica del decreto di giudizio immediato, richiamando la giurisprudenza che considera il tardivo deposito non causa di nullità ma eventualmente causa di inutilizzabilità degli atti non messi a disposizione; ha confermato la correttezza della decisione d'appello con riferimento alla responsabilità di STEFANO COLUCCELLO per alcuni reati (motivazione ritenuta congrua) e ha invece ritenuto fondati specifici motivi di ricorso: (i) ha censurato la motivazione dell'appello sulla responsabilità di G. LONOCE per i capi "D","E","F","G","H" (motivazione ritenuta inadeguata rispetto agli elementi addotti); (ii) ha ritenuto infondate le valutazioni sull'intercettazione n. 469 e sulla effettiva percezione della parola "pistola", nonché l'inferenza di detenzione/porto d'arma derivata da tale ascolto, per G. LONOCE, G. SERGIO e A. COLUCCELLO (mancanza di chiarimenti e adeguata ponderazione dei disturbi fonici e del contrasto tra perizie); in conseguenza di ciò ha annullato la sentenza impugnata con rinvio a nuova sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo esame, nei confronti di LONOCE Giuseppe, SERGIO Giuseppe e COLUCCELLO Alessandro, e ha annullato limitatamente ai reati indicati nei capi "I" e "L" la sentenza nei confronti di STEFANO COLUCCELLO (per il resto il ricorso di quest'ultimo è stato rigettato). Gli altri profili sanzionatori sono stati assorbiti dall'annullamento con rinvio e saranno rivalutati dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 268 codice di procedura penale
Norma richiamata in relazione all'obbligo di notificare il deposito di atti/intercettazioni: la mancata osservanza non determina automaticamente la nullità del decreto di giudizio immediato secondo la Corte di legittimità, ma può comportare l'inutilizzabilità degli atti non resi disponibili
art. 268-bis codice di procedura penale
Richiamata congiuntamente all'art. 268 per la disciplina delle notifiche e depositi relativi alle intercettazioni; la Corte richiede che le difese abbiano la possibilità di esercitare il contraddittorio
art. 454 codice di procedura penale
Norma citata in dottrina giurisprudenziale come riferimento al dovere del PM di mettere a disposizione del giudice l'intero fascicolo d'indagine; tardiva trasmissione non causa di nullità ma rilevabile in termini di utilizzabilità
art. 429 codice di procedura penale
Riferimento al principio di tassatività delle nullità; la Corte evidenzia che la nullità deve essere espressamente prevista dalla norma per potersi applicare
art. 500 codice di procedura penale
Richiamata dalle difese: disciplina la valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone a voce e il ruolo delle contestazioni pregiudiziali; la Corte richiede che tali problematiche non siano usate impropriamente per integrare dichiarazioni dibattimentali difformi senza adeguata motivazione
Giurisprudenza (es. Sez. 6, sent. n. 13213 del 15/03/2016)
Principio secondo cui la nullità della trascrizione peritale non comporta di per sé l'inutilizzabilità della conversazione: il giudice può ascoltare le bobine o disporre nuova perizia; tuttavia, quando vi siano dubbi fonici o conflitti peritali, occorre adeguata istruzione e motivazione
Massime di principio
- Il tardivo deposito di atti investigativi/intercettazioni non comporta automaticamente la nullità del decreto di giudizio immediato: può però rendere inutilizzabili gli specifici atti non messi a disposizione della difesa, salvo che sia garantito il pieno contraddittorio successivamente
- Quando l'identificazione di un imputato si basi su elementi dubbiosi o generici (es. soprannomi/nomi comuni) il giudice deve fornire motivazione dettagliata e confrontare espressamente gli elementi alternativi per superare il dubbio
- Se da un'intercettazione emerge una parola o un dettaglio fonico contestato (es. la parola "pistola") e l'ascolto è disturbato o vi sono perizie contrastanti, il giudice non può basare la condanna solo su percezioni non adeguatamente istruite: è necessaria nuova perizia, rinnovazione dell'istruzione o motivazione molto circostanziata
- In presenza di consulenze tecniche contraddittorie il giudice non può sostituirsi all'esperto usando la propria "scienza privata"; deve ordinare chiarimenti tecnici o rinnovare l'istruzione per risolvere il contrasto
- Le dichiarazioni predibattimentali e le successive contestazioni devono essere valutate con cautela (art. 500 c.p.p.): non possono supplire a mancanze probatorie senza congrua motivazione e verifica della loro attendibilità
- In caso di decisioni di merito carenti di motivazione su punti decisivi, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio affinché il giudice di rinvio compia nuovi accertamenti e dia motivazione congrua; questo comporta che profili sanzionatori saranno riesaminati in funzione delle eventuali nuove conclusioni
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