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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20675/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per invasione di edificio (art. 633 c.p.), deducendo: (i) vizio di motivazione perché non ci sarebbe stata invasione essendovi stato il consenso del precedente assegnatario (Leonardo Giacalone) e della sua figlia e perché la ricorrente era rimasta nell'immobile con i figli; (ii) violazione di legge sulla procedibilità, sostenendo che la persona offesa fosse l'assegnatario (la figlia del Giacalone) e non l'Istituto Autonomo Case Popolari, per cui sarebbe necessaria la querela; (iii) carenza di motivazione nel rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), alla luce della limitata offensività del fatto, dell'insussistenza del danno e della non abitualità del comportamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha confermato che integra il reato di invasione di edifici la permanenza nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica dopo il decesso dell'assegnatario, anche se l'occupante era stato inizialmente ospitato con il consenso del titolare: l'elemento rilevante è l'arbitrarietà (occupare contra ius) e non i mezzi o la clandestinità. L'autorizzazione del precedente detentore, il pagamento di canoni o l'iscrizione anagrafica non escludono il reato se manca un titolo legittimo di assegnazione. Ha inoltre ritenuto infondata la questione della procedibilità: trattandosi di immobile di IACP destinato a funzione pubblica, il reato è perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 639-bis c.p. Infine ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. in quanto l'offesa è di natura permanente fino al rilascio dell'immobile e non risultava allegata la cessazione della condotta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    La Corte interpreta 'invasione' come introduzione arbitraria non momentanea nell'edificio altrui allo scopo di occuparlo o trarne profitto; non è necessario che vi sia violenza o clandestinità; rileva l'assenza di titolo legittimo (occupazione 'contra ius'), quindi il fatto di essere stato ospitato dal precedente assegnatario o di versare canoni non esclude il reato.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Richiamato per precisare che l'invasione di immobili appartenenti o destinati all'uso pubblico è perseguibile d'ufficio, sicché non è necessaria querela della persona privata per l'azione penale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando il reato ha natura permanente: l'offesa persiste finché l'occupazione arbitraria non cessi; manca infatti il presupposto della cessazione della condotta, pertanto l'istituto non è riconosciuto.

  • art. 1168 cod. civ.

    Richiamato implicitamente nella discussione sulla clandestinità e sullo spoglio civile: il requisito della clandestinità rileva in ambito civile, ma non è necessario ai fini penali dell'invasione, ove conta l'arbitrarietà dell'occupazione.

  • art. 822 e seg. cod. civ. (nozione di 'pubblico')

    Usata per definire la nozione di 'pubblico' nel contesto della perseguibilità d'ufficio: sono considerati beni pubblici anche quelli appartenenti a enti pubblici e quelli privati concretamente destinati ad uso pubblico.

Massime di principio

  • La permanenza nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica senza un titolo amministrativo legittimo configura, di regola, invasione ai sensi dell'art. 633 c.p.; il consenso del precedente assegnatario non sanifica penalmente la situazione.
  • L'elemento decisivo è l'arbitrarietà (occupare 'contra ius'); non rilevano i mezzi, la non clandestinità, il versamento di indennità o la residenza anagrafica formale se manca il titolo di assegnazione.
  • Gli immobili di IACP o comunque appartenenti o destinati a uso pubblico sono tutelati anche penalmente e la relativa invasione è perseguibile d'ufficio (art. 639-bis c.p.), quindi non è necessaria la querela da parte di un privato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è preclusa quando l'offesa è di natura permanente: occorre che la condotta sia cessata (rilascio dell'immobile) e che ciò sia provato o allegato.
  • In situazioni analoghe la difesa utile consiste nel fornire prova di un titolo amministrativo o giuridico di assegnazione (atto di subentro riconosciuto dall'ente competente) o, in assenza, nel provvedere al rapido rilascio dell'immobile e nella documentazione della cessazione per poter eventualmente valutare istanze di non punibilità.
  • Per chi contesti la legittimità dell'azione dell'ente proprietario, la via appropriata è l'azione amministrativa/civilistica per il riconoscimento del titolo, mentre dal punto di vista penale la persistenza senza titolo espone a responsabilità anche se l'occupazione è inizialmente avvenuta con consenso del titolare.

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